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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24894/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla sospensione, da parte della società, dell’erogazione di alcune voci retributive (premio produzione, indennità di presenza, indennità mensa e quattordicesima mensilità) che il lavoratore assumeva costituire uso aziendale e quindi trattamento non unilateralmente eliminabile. Il Tribunale aveva accolto le domande del dipendente, dichiarando l’illegittimità della cessazione di tali emolumenti e condannando la società al pagamento delle somme dovute; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che un accordo sindacale aziendale del 10.7.2018, che prevedeva la sostituzione/soppressione di quei trattamenti, non fosse efficace nei confronti del singolo lavoratore perché non recepito in un verbale di conciliazione individuale in sede protetta da lui non sottoscritto. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di legge e vizio motivazionale per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che la società non avesse contestato la natura di uso aziendale degli emolumenti e per non avere considerato che essi sarebbero modificabili in base al potere di iniziativa economica e allo stato patrimoniale del datore di lavoro; 2) violazione di legge e vizio motivazionale per omessa considerazione di un preteso giudicato esterno formatosi in una causa analoga promossa da altro dipendente, conclusasi diversamente per ragioni processuali; 3) violazione di legge e vizio motivazionale sulla ritenuta inefficacia erga omnes dell’accordo sindacale aziendale, sostenendo che l’accordo, sottoscritto da sigle sindacali aziendali aderenti alla proposta datoriale, dovesse valere per tutti i dipendenti a prescindere dalla mancata adesione individuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Ha rilevato, innanzitutto, che le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. erano precluse per la presenza di una "doppia conforme", essendo la decisione d’appello confermativa di quella di primo grado sul medesimo impianto fattuale e argomentativo. Ha inoltre osservato che non è consentito sovrapporre, sulla stessa questione, una doglianza di violazione di legge e una di vizio di motivazione. Quanto ai primi e terzi motivi, ha ritenuto che fossero inammissibili perché investivano l’interpretazione di un accordo aziendale: il sindacato di legittimità ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda i contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, non gli accordi aziendali, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito. Ha aggiunto che la Corte d’appello non aveva affermato in astratto l’efficacia erga omnes di tutti gli accordi aziendali, ma aveva interpretato quel specifico accordo rilevando che la sua efficacia verso i lavoratori era subordinata al recepimento in verbali individuali di conciliazione in sede protetta, non sottoscritti dal dipendente. Infine, ha escluso la rilevanza del giudicato esterno invocato con il secondo motivo, trattandosi di controversie tra parti diverse e non legate da rapporto di dipendenza processuale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della società alle spese e con atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il n. 5 è precluso in presenza di doppia conforme; il n. 3 non consente di censurare in cassazione l’interpretazione di un accordo aziendale, ma solo dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La conferma della decisione di primo grado per le stesse ragioni integra una doppia conforme, con preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • d.lgs. n. 40/2006

    È richiamato come fonte della modifica dell’art. 360, n. 3, c.p.c., che attribuisce alla Cassazione l’esegesi diretta dei contratti collettivi nazionali, non degli accordi aziendali.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione non può essere fondato sul vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. quando le sentenze di primo e secondo grado decidono sui medesimi fatti principali con il medesimo iter logico-argomentativo, anche se la sentenza di appello aggiunge argomenti ulteriori.
  • Non è ammissibile proporre sulla stessa questione, in modo cumulativo o alternativo, una censura di violazione di legge e una di vizio motivazionale quando la seconda mira a rimettere in discussione l’accertamento di fatto presupposto dalla prima.
  • Il sindacato di legittimità ex art. 360, n. 3, c.p.c. sull’interpretazione dei contratti collettivi si riferisce ai contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; l’interpretazione degli accordi aziendali resta invece riservata al giudice di merito.
  • Un accordo aziendale può essere efficacemente limitato, nel suo ambito applicativo individuale, da una clausola che subordini la sua efficacia al recepimento in verbali di conciliazione individuali in sede protetta; in mancanza di tale adesione individuale, il giudice può negarne l’opponibilità al singolo lavoratore.
  • Il giudicato esterno è invocabile solo quando esista un rapporto di dipendenza o subordinazione processuale tra le cause; non può essere desunto da giudizi analoghi promossi da soggetti diversi e conclusi in modo differente per ragioni processuali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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