Cassazione Civile, Ordinanza n. 00262/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La società, dichiarata fallita dal Tribunale su istanza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 5 l. fall., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente valorizzato la difficoltà di liquidazione di un compendio immobiliare della società e l'esito infruttuoso di più aste, nonostante il bene fosse stato messo all'asta dall'amministrazione con un prezzo base asseritamente gonfiato e poi assegnato, e che il valore effettivo del cespite fosse idoneo a coprire il passivo. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 15 e 116 c.p.c. in relazione al superamento della soglia di fallibilità ex art. 15 l. fall., ma in modo ritenuto generico. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 101 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancata considerazione della perizia di parte e il mancato termine per integrare la difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo una censura di merito, non consentita in cassazione, osservando che per la società in liquidazione l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto verificando se il patrimonio consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori e che la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare come indice di realizzo inferiore a quello contabile. Ha inoltre richiamato che l'insolvenza va valutata alla data della sentenza dichiarativa di fallimento. Ha ritenuto il secondo motivo generico, poiché la sentenza impugnata indicava un indebitamento milionario. Ha ritenuto il terzo motivo nuovamente volto a contestare il merito, poiché la corte d'appello aveva esaminato la perizia, giudicandola inattendibile, e aveva spiegato le ragioni della sussistenza dell'insolvenza. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per la società in liquidazione, l'insolvenza si accerta verificando se il patrimonio consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori; la difficoltà di liquidazione dell'attivo può rilevare come indice di insufficienza patrimoniale.
Il superamento della soglia rilevante ai fini della fallibilità deve emergere in modo non generico; nel caso concreto la censura è stata reputata generica rispetto al debito milionario indicato nella sentenza impugnata.
La doglianza sulla valutazione delle prove non può tradursi in una mera richiesta di riesame del merito in cassazione.
art. 24 Cost.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché, pur evocando il diritto di difesa, mirava in realtà a contestare le valutazioni di merito compiute dai giudici di appello.
art. 111 Cost.
La critica alla motivazione è stata reputata inammissibile in quanto diretta a sovrapporre una diversa lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito.
La doglianza relativa al mancato termine per integrare la difesa non è stata accolta, perché la decisione di merito risultava già sorretta da una compiuta valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti dell'inammissibilità, è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella valutazione dell'insolvenza di una società in liquidazione, il giudice deve verificare se l'attivo patrimoniale consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori, non essendo sufficiente il mero dato contabile dell'attivo iscritto a bilancio.
- La difficoltà o l'impossibilità di pronta liquidazione dell'attivo è un elemento rilevante ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza quando segnala un presumibile realizzo inferiore al valore contabile o comunque inidoneo a coprire il passivo.
- L'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, non a quella della proposizione dell'impugnazione.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie.
- La doglianza sulla mancata considerazione di una perizia di parte è inammissibile quando la sentenza impugnata ne abbia espressamente valutato l'attendibilità e abbia motivato in ordine alle ragioni della decisione.
- Una censura sul superamento della soglia di fallibilità deve confrontarsi specificamente con i dati economici richiamati nella sentenza impugnata, altrimenti è generica e non scrutinabile.
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