Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19564/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Roma contestando: (1) l'omessa comunicazione dei provvedimenti di rinvio del processo che avrebbe impedito la partecipazione della difesa alle udienze del 21 maggio 2020 e successive; si censura che i rinvii del 25 ottobre 2018 e del 21 maggio 2020 non siano stati comunicati al difensore di fiducia e che non sia stata effettuata la comunicazione prevista per il rinvio di udienze legate al periodo Covid; (2) la nullità della sentenza per mancanza in atti della designazione del giudice onorario subentrato, con la tesi che si tratterebbe di assegnazione in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio e quindi di nullità ai sensi dell'art. 33, comma 1, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che non fosse dovuta alcuna comunicazione al difensore di fiducia impedito quando il rinvio è stato disposto con indicazione della nuova data in udienza e che il difensore di ufficio designato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. sostituisce e rappresenta il difensore impedito; pertanto l'omessa notifica non determina nullità. Sul secondo motivo ha ritenuto che la supposta violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio non emerga dagli atti e che solo violazioni tali da determinare uno 'stravolgimento' dei principi essenziali (assegnazioni extra ordinem, elusione del principio del giudice naturale, violazione della titolarità del potere di assegnazione o dell'obbligo di motivazione) possono integrare la nullità ex art. 33, comma 1; tali elementi non risultano allegati né dimostrati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 651 cod. pen.

    Indicato come uno dei reati di cui l'imputato era stato originariamente ritenuto responsabile (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale); la Corte d'appello ha dichiarato la prescrizione in relazione a tale reato.

  • art. 337 cod. pen.

    Riferito al reato di resistenza a pubblico ufficiale per il quale l'imputato è stato condannato; la Corte d'appello ha rideterminato la pena.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Fondamento per l'assunto che il difensore di ufficio designato in udienza esercita i diritti e assume i doveri del difensore impedito, con l'obbligo di comunicare la nuova data al difensore di fiducia sostituito; da ciò la Corte ha ricavato l'assenza di nullità per mancata comunicazione al difensore di fiducia.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Richiamato nella stessa linea normativa relativa alla sostituzione del difensore, come disciplina applicabile per i doveri e diritti del difensore sostituto.

  • art. 33, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che prevede la nullità degli atti quando il processo è assegnato in violazione delle tabelle d'organizzazione dell'ufficio; la Corte ha precisato che la nullità si verifica solo se l'assegnazione ha determinato uno stravolgimento dei principi essenziali dell'ordinamento giudiziario (assegnazioni extra ordinem o elusione del principio del giudice naturale), situazione non dimostrata nel caso di specie.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione al difensore di fiducia impedito del rinvio dell'udienza non è automaticamente causa di nullità quando il rinvio è stato disposto con indicazione della nuova data in udienza e sia presente un difensore di ufficio designato: il difensore sostituto rappresenta e fa gli interessi del difensore impedito.
  • Il diritto di essere avvisati della nuova udienza è rilevante soprattutto nei casi di rinvio 'a nuovo ruolo' senza data fissata; quando la data è fissata nell'ordinanza di rinvio in udienza, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione/avviso per il difensore impedito.
  • Le irregolarità nell'assegnazione degli affari agli organi giudicanti integrano nullità costituzionale/processuale solo se si concretizzano in una violazione grave: assegnazioni extra ordinem che eludono il principio del giudice naturale o violano la titolarità del potere di assegnazione e l'obbligo di motivazione. Semplici inosservanze amministrative non sono sufficienti.
  • Per ottenere l'annullamento per incompetenza o nullità derivante da cattiva assegnazione è necessario fornire elementi probatori concreti che dimostrino lo stravolgimento dei criteri tabellari o l'elusione dei principi organizzativi dell'ufficio.
  • In casi simili è utile eccepire tempestivamente l'irregolarità in udienza e documentare con atti (decreti, provvedimenti di nomina/assegnazione, ruoli) l'effettiva violazione delle regole di assegnazione per far valere la nullità ai sensi dell'art. 33, comma 1.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.