Cassazione Penale, Sentenza n. 28631/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato impugna la sentenza della Corte d'appello che, su appello del Procuratore Generale, ha riformato la sentenza di primo grado riclassificando il fatto da tentato furto (artt. 56, 624, 625 n.2 c.p.) a tentato furto in luogo di privata dimora (art. 624‑bis, comma 3 c.p.). Il ricorrente deduce che l'appello proposto dal Pubblico Ministero era inammissibile ai sensi dell'art. 443, comma 3, c.p.p. (il PM può appellare la sentenza di condanna solo se la decisione abbia modificato il titolo del reato), per cui la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ovvero, se del caso, riqualificarla in ricorso per cassazione e rimetterla al giudice di legittimità; invece la Corte d'appello ha deciso nel merito, consumando il potere d'impugnazione del PM e impedendo la valutazione da parte della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello. Ha rilevato che la sentenza di primo grado non era appellabile dal Pubblico Ministero e che la Corte d'appello ha errato pronunciandosi nel merito sull'appello inammissibile, consumando il potere d'impugnazione; di conseguenza è stato confermato il giudizio di responsabilità stabilito dal Tribunale di Sassari per il reato di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625 n.2 c.p.) e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
Riferimento alla tentata consumazione del reato: la Corte conferma la qualificazione del fatto come tentato furto nelle statuizioni di primo grado
Norma base sul furto: assunto come titolo originario della imputazione confermata in primo grado
Aggravante applicata in primo grado e confermata quale parte della qualificazione originaria del reato
Norma sul furto in luogo di privata dimora: la Corte d'appello aveva riqualificato il fatto su questa base, ma tale riqualificazione è stata ritenuta frutto di un appello del PM inammissibile
art. 443, comma 3 cod. proc. pen.
Interpretazione centrale: il Pubblico Ministero non può appellare la sentenza di condanna di primo grado se la decisione non ha modificato il titolo del reato; l'appello del PM nel caso di specie era quindi inammissibile
art. 591, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come norma che avrebbe dovuto portare alla declaratoria di inammissibilità dell'appello del PM quando la cognizione dell'appello era vietata dalla legge
Richiama il divieto di impugnazione da parte del PM ove previsto, confermando il limite posto dall'art. 443 c.3
art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Consente, ove ricorrano i presupposti, la riqualificazione dell'impugnazione proposta in altra tipologia (es. conversione in ricorso per cassazione), ma la Corte sottolinea che ciò non è possibile dopo che la Corte d'appello abbia già deciso nel merito
art. 438, comma 1 cod. proc. pen. (richiamato dalla difesa)
Richiamato dalla difesa con riferimento al giudizio abbreviato non condizionato; la difesa sosteneva che in tale rito l'originaria imputazione non poteva essere modificata, argomento ripreso ma risolto dalla Corte con il rilievo dell'inammissibilità dell'appello del PM
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite motivazionale per il ricorso (motivi trattati nei limiti richiesti dal disposto)
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero non può proporre appello contro una sentenza di condanna di primo grado quando la legge lo vieta espressamente (art. 443, comma 3 c.p.p.); in tali ipotesi la corte d'appello deve dichiarare l'inammissibilità dell'appello.
- Se la Corte d'appello ritiene che l'appello del PM sia inammissibile, non può decidere in merito al merito dell'impugnazione: decidere nel merito su un'appello inammissibile consuma il potere d'impugnazione e impedisce alla Corte di cassazione di riesaminare quella stessa impugnazione.
- La Corte d'appello può, prima che sia pronunciata sul merito, convertire l'impugnazione del PM in ricorso per cassazione e rimetterla al giudice di legittimità, ma tale conversione non è ammissibile se la Corte d'appello ha già deciso la questione nel merito.
- Il principio di consumazione dell'impugnazione impedisce la reiterazione o la duplicazione dell'impugnazione una volta che la prima impugnazione sia stata decisa nel merito: decisioni successive sulla stessa impugnazione non sono ammissibili.
- In presenza di giudizio abbreviato non condizionato, va verificato con attenzione se e come sia possibile modificare la qualificazione originaria del reato; tuttavia, la questione preliminare è sempre la legittimità dell'impugnazione da parte del PM.
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