Cassazione Penale, Sentenza n. 10145/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Verona per l'omessa irrogazione della pena pecuniaria (multa) prevista per il reato di furto pluriaggravato. Si censura l'erronea applicazione degli artt. 56, 624, 625 c.p., sostenendo che la fattispecie normativa prevede congiuntamente alla reclusione anche la multa (importo edittale da €206 a €1.549) e che il giudice di merito ha inflitto soltanto la pena detentiva (anni 1 e mesi 4) omettendo la multa, chiedendo l'annullamento parziale della sentenza limitatamente a tale omissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura mirava in realtà a correggere un errore materiale: la motivazione della sentenza impugnata mostra che il giudice intendeva applicare anche la multa di €200,00 e ne aveva indicato le modalità di calcolo, mentre la sua omissione nel dispositivo è un mero errore materiale. Tale vizio è emendabile con la procedura di rettifica prevista dall'art. 130 c.p.p.; la Corte di cassazione può rettificare il dispositivo solo se il ricorso è ammissibile, e non è ammissibile un ricorso volto esclusivamente a ottenere la correzione di un errore materiale. Pertanto il ricorso è stato respinto per inammissibilità.
Norme richiamate
Riguarda il tentativo: la condotta è stata qualificata come tentato reato e quindi il riferimento normativo è stato utilizzato per definire la tipologia della fattispecie applicata.
Norma che disciplina il furto; richiamata per la qualificazione del reato contestato.
Prevede le circostanze aggravanti del furto, con conseguente previsione dell'intervallo sanzionatorio comprensivo della multa; la censura verteva sulla mancata applicazione della pena pecuniaria prevista congiuntamente.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito del motivo di ricorso in cassazione, richiamato per definire i limiti di impugnazione esperibili dal Procuratore Generale.
Prevede la procedura per la correzione di errori materiali o di copiatura nel provvedimento; la Corte ha indicato che l'omissione della multa nel dispositivo, quando emergente dalla motivazione, deve essere sanata con questo rimedio.
Citato in relazione al potere della Corte di cassazione di rettificare il provvedimento impugnato, soggetto tuttavia alla condizione che il ricorso sia ammissibile.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato che un motivo volto solo alla correzione di un errore materiale non rientra nelle previsioni di cui all'art. 606 e rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Se la motivazione della sentenza contiene la indicazione della pena pecuniaria ma il dispositivo non la riporta, si tratta di un errore materiale rettificabile ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; non è il rimedio proprio della Cassazione tramite ricorso per motivi di legge.
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando l'unico scopo è ottenere la correzione di un mero errore materiale nel dispositivo: il ricorso deve invece prospettare un vizio riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 606 c.p.p.
- La rettifica diretta da parte della Corte di Cassazione del dispositivo (art. 619) è consentita solo se il ricorso è ammissibile; altrimenti il rimedio è la procedura di correzione prevista dal codice (art. 130 c.p.p.) davanti al giudice che ha emesso il provvedimento o mediante i rimedi ordinari previsti.
- Se invece manca qualsiasi indicazione della multa nella motivazione e la legge prevede la pena pecuniaria come componente obbligatoria, l'omissione potrebbe integrare un vizio di illegittimità formato che può essere utile sollevare con motivi idonei in cassazione.
- Nel formulare impugnazioni, il difensore o il Procuratore devono chiarire se si discute un errore materiale (correggibile con art. 130 c.p.p.) oppure una violazione di legge sostanziale o formale che rientra nelle previste fattispecie di cassazione; scegliere il rimedio procedurale corretto evita l'inammissibilità.
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