Cassazione Civile, Ordinanza n. 22831/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione del compenso spettante a un ausiliario del tribunale nominato, nell'ambito di una procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall., per coadiuvare il giudice nelle determinazioni sull'omologazione e per esprimere un parere su istanze di nuova finanza interinale. Il tribunale, in opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 proposta dalla società, ha liquidato il compenso in misura inferiore a quella pretesa dal professionista, escludendo l'applicazione analogica della disciplina del commissario giudiziale del concordato preventivo e applicando invece le regole generali sugli ausiliari del giudice, con riferimento all'art. 2 del D.M. 30 maggio 2002 e, per alcune attività, alle tariffe forensi. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 182-bis l. fall. per erronea qualificazione degli accordi di ristrutturazione e mancata applicazione estensiva/analogica delle norme del concordato preventivo; (2) violazione degli artt. 182-bis, 165, 39 e 26 l. fall. per ritenuta impugnabilità del decreto di liquidazione e per l'esclusione del regime tipico del compenso del commissario giudiziale; (3) violazione dell'art. 68 c.p.c. in relazione all'art. 163 l. fall. per avere negato l'assimilazione funzionale tra ausiliario e commissario/precommissario del concordato, con conseguente esclusione dell'applicazione del D.M. 30/2012. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi effettiva dell'ordinanza impugnata, fondata sia sull'ammissibilità dell'opposizione limitata al quantum ex art. 170 d.P.R. 115/2002, sia sull'accertamento in fatto che l'ausiliario non aveva svolto compiti propri del commissario giudiziale; ha reputato infondato il terzo motivo, affermando che, poiché l'art. 182-bis l. fall. non prevede la nomina di commissario giudiziale o precommissario, la nomina dell'ausiliario ex art. 68 c.p.c. comporta l'applicazione del relativo regime di liquidazione previsto per gli ausiliari del giudice, cioè l'art. 2 del D.M. 30.05.2002 in materia di consulenza contabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché non si confrontavano con le rationes decidendi dell'ordinanza del Tribunale, che aveva limitato l'ammissibilità dell'opposizione al solo quantum del compenso e aveva valorizzato, in fatto, la mancata esecuzione da parte dell'ausiliario delle funzioni tipiche del commissario giudiziale. Ha poi respinto il terzo motivo, ritenendo corretta l'applicazione della disciplina generale sugli ausiliari del giudice, ex art. 68 c.p.c. e art. 2 D.M. 30 maggio 2002, proprio perché nella procedura di accordo di ristrutturazione non è prevista la figura del commissario giudiziale. Conseguentemente ha confermato la liquidazione del compenso già operata dal Tribunale, ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente l'opposizione avverso il decreto di pagamento per contestare l'errore nella liquidazione del compenso, non il decreto di nomina dell'ausiliario
richiamato come base procedimentale dell'opposizione proposta avanti al Tribunale
disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti; la Corte ribadisce che, ai fini della liquidazione del compenso dell'ausiliario nominato nel procedimento, non prevede la figura del commissario giudiziale
richiamato per le istanze di autorizzazione alla nuova finanza interinale su cui l'ausiliario era chiamato a rendere parere
base della nomina dell'ausiliario da parte del tribunale nell'ambito della procedura di omologazione
richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità del regime del commissario giudiziale; la Corte esclude che trovi applicazione nel caso di specie
richiamato in combinazione con l'art. 165 l. fall. per sostenere l'impugnabilità solo con ricorso straordinario; la Corte non ne ammette l'estensione al caso esaminato
richiamato per l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione; la Corte considera non decisiva la censura sul punto perché non colpisce la ratio decidendi
evocato nel confronto con le funzioni del commissario giudiziale nel concordato preventivo
richiamato dal ricorrente con riferimento al concordato preventivo 'in bianco' e al precommissario
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato in tema di contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
consente la difesa in proprio dell'avvocato ricorrente
art. 111 Cost.
evocato dal ricorrente come possibile rimedio straordinario contro il decreto di liquidazione
art. 2 D.M. 30.05.2002
applicato per la liquidazione del compenso dell'ausiliario, assimilato alla consulenza contabile
richiamati dal tribunale per gli aumenti del compenso in ragione di urgenza e complessità
ritenuto non applicabile analogicamente, perché riferito ai compensi dei curatori fallimentari e alle procedure di concordato preventivo, non all'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata, limitandosi a criticare un profilo astratto o diverso da quello decisivo.
- Quando il provvedimento impugnato fonda la decisione su un accertamento in fatto non specificamente censurato, la censura di diritto che presuppone un diverso assetto fattuale non è idonea a scalfire la decisione.
- L'eventuale assimilazione funzionale tra figure operanti in procedure diverse non consente, di per sé, l'applicazione analogica della disciplina sui compensi se la legge speciale non prevede quella figura e la nomina avviene invece ai sensi della disciplina generale degli ausiliari del giudice.
- Il decreto di pagamento del compenso dell'ausiliario è opponibile nei limiti della contestazione del quantum liquidato; non è lo strumento per impugnare la nomina dell'ausiliario o per sindacare in via indiretta atti endoprocedimentali adottati in diverso segmento processuale.
- In mancanza della previsione di un commissario giudiziale nella procedura di accordo di ristrutturazione, la liquidazione del compenso dell'ausiliario nominato dal tribunale segue il regime degli ausiliari del giudice e non quello proprio del commissario giudiziale del concordato preventivo.
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