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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01167/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini per guida in stato di ebbrezza, con aggravamento per avere provocato un incidente stradale e per la commissione del fatto in ora notturna. Con memoria difensiva successiva, la difesa ha insistito nelle doglianze già formulate, deducendo: violazione di legge e vizi di motivazione per travisamento di una prova decisiva in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'incidente stradale; violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 175 c.p.; infine, deduzione dell'intervenuta prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero meramente riproduttivi di censure già esaminate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, quindi non deducibili in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che l'inammissibilità del ricorso impedisce la valida instaurazione del grado di impugnazione e, perciò, preclude la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La difesa invocava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non entra nel merito perché ritiene il motivo inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già valutate.

  • art. 175 c.p.

    La difesa invocava il mancato riconoscimento del beneficio; la Corte non affronta il profilo nel merito, ritenendo il motivo non consentito in cassazione perché già esaminato in appello.

  • art. 620 c.p.p.

    Non è espressamente indicato nel testo, ma la decisione applica il principio per cui l'inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria di prescrizione in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre motivi già sottoposti al giudice di merito e da questi specificamente disattesi, se non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione di travisamento della prova è inammissibile quando non individua un effettivo errore percettivo decisivo, ma mira soltanto a sollecitare una nuova valutazione del fatto già compiuta dai giudici di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione del reato in sede di cassazione, perché impedisce la valida instaurazione del grado di impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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