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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16517/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

L’attrice, assumendo di essere l’unica erede del padre e che gli altri legittimari avessero rinunciato, aveva citato la seconda moglie del de cuius chiedendo: la declaratoria di nullità di alcuni atti qualificati come donazioni ma ritenuti simulatamente compravendite, per asseriti vizi di forma; e, in subordine o comunque, la riduzione di ulteriori donazioni dirette e indirette ritenute lesive della quota di legittima. La convenuta eccepiva l’indeterminatezza della domanda e la nullità dell’atto introduttivo, oltre a contestare nel merito la qualità di erede pretermessa e a dedurre la prescrizione. Il Tribunale dichiarava nulla la citazione per indeterminatezza degli atti giuridici e incertezza della qualificazione dell’azione. La Corte d’appello confermava, osservando che l’attrice, a fronte dell’eccezione di nullità, non aveva chiesto il termine per integrare la citazione ex art. 164, comma 5, c.p.c., ma aveva invocato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia/infrapetizione, sostenendo che il giudice di merito non avesse correttamente interpretato l’atto di citazione; (3) violazione degli artt. 164, comma 3, n. 3, e 183, comma 6, n. 1, c.p.c., per avere la Corte territoriale confermato la nullità della citazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha respinti. Ha ritenuto che l’atto di citazione fosse effettivamente affetto da genericità e indeterminatezza quanto ai petita e alle causae petendi delle domande di nullità e riduzione, poiché il ricorso non riportava il contenuto specifico delle domande e si limitava a richiami generici anche a un diverso giudizio. Ha quindi affermato che, in presenza dell’eccezione di nullità della controparte, l’attore avrebbe dovuto chiedere il termine per integrare la domanda ex art. 164, comma 5, c.p.c.; non potendo invece supplire alle carenze dell’atto con memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., giacché tale potere presuppone una domanda validamente proposta. Ha inoltre richiamato il principio per cui, se il giudice non esercita d’ufficio il potere di ordinare la rinnovazione della citazione e l’attore non chiede il relativo termine, non può poi dolersi in appello dell’omessa rinnovazione. Il ricorso è stato dunque rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata, con condanna della ricorrente all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La dedotta violazione è stata ritenuta infondata perché la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente sul vizio della citazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del dovere di motivazione; la Corte ha escluso la sua violazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia/infrapetizione è stata respinta perché la Corte territoriale aveva deciso sulla domanda rilevando la nullità dell’atto introduttivo e la sua indeterminatezza.

  • art. 164 c.p.c.

    L’atto di citazione deve contenere in modo determinato o determinabile oggetto e ragioni della domanda; se è nullo, l’attore deve chiedere il termine per rinnovarlo o integrarlo, non potendo limitarsi a sviluppare la domanda con successivi atti difensivi.

  • art. 183 c.p.c.

    Il potere di precisazione e modificazione delle domande presuppone che la domanda sia stata validamente proposta; non è strumento idoneo a sanare una citazione nulla ex art. 164 c.p.c.

  • Cass. n. 17408/2012

    Richiamata come precedente secondo cui, se l’attore non chiede la rinnovazione dell’atto nullo, non può poi dolersi della mancata attivazione officiosa del giudice.

  • Cass. n. 896/2014

    Richiamata nello stesso senso sul limite alla censura in appello quando non sia stata richiesta l’integrazione dell’atto.

  • Cass. n. 9798/2018

    Richiamata a conferma del principio per cui l’omesso esercizio del potere officioso non è deducibile dall’attore che non abbia chiesto il termine di rinnovazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • L’atto di citazione deve esporre in modo specifico e non generico il petitum e la causa petendi; il richiamo per relationem ad altri giudizi non basta se non consente di individuare con precisione gli atti e le ragioni della domanda.
  • Se la citazione è nulla per indeterminatezza dell’oggetto o della causa petendi, la parte attrice deve chiedere tempestivamente il termine per l’integrazione o rinnovazione ex art. 164, comma 5, c.p.c.; in mancanza, non può successivamente dolersi della declaratoria di nullità.
  • Il potere di precisazione e modificazione delle domande previsto dall’art. 183 c.p.c. opera solo rispetto a domande già validamente proposte e non può essere utilizzato per sanare una domanda inizialmente nulla.
  • L’omesso esercizio officioso, da parte del giudice di primo grado, del potere di ordinare la rinnovazione della citazione non è utilmente censurabile dall’attore che non abbia chiesto il relativo termine nel momento processuale opportuno.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto l’apparato argomentativo sul punto decisivo; non ricorre tale vizio se la sentenza di merito espone, anche sinteticamente, le ragioni della nullità dell’atto introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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