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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22954/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due soggetti, già condannati in primo grado e con sentenza confermativa in appello, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la loro responsabilità per il delitto di rissa. Con il primo motivo hanno denunciato violazione di legge penale e processuale penale e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità e sulla valutazione del compendio probatorio, sostenendo in modo generico che i giudici di merito non avessero accertato la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio e criticando la lettura dei fotogrammi, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza d'appello, che richiamava quella di primo grado fondata su dichiarazioni testimoniali e sulle ammissioni di uno degli imputati. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma la censura è stata ritenuta generica perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo valorizzando i criteri di cui all'art. 133 c.p., l'intensità del dolo e le modalità della condotta, elementi considerati espressivi della negativa personalità degli imputati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e fondato su critiche generiche alla valutazione della prova; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato e generico, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era stato sorretto da motivazione logica e congrua, con richiamo agli indici dell'art. 133 c.p. e alla rilevanza dell'intensità del dolo e delle modalità della condotta. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 588 c.p.

    individua il delitto oggetto della condanna confermata in appello e del ricorso in cassazione.

  • art. 133 c.p.

    criteri di commisurazione della pena e di valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato; il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato facendo leva su tali elementi.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità colpevole giustifica la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sulla responsabilità si risolvono in critiche generiche alla valutazione della prova e non si confrontano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione del vizio di motivazione non può tradursi in una mera riproposizione di un diverso apprezzamento del materiale probatorio, specie quando la decisione di merito abbia già dato conto delle prove decisive poste a base dell'affermazione di responsabilità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; è invece insindacabile quando il giudice di merito abbia richiamato in modo congruo i criteri dell'art. 133 c.p. e valorizzato elementi quali intensità del dolo e modalità della condotta.
  • L'evidente inammissibilità dell'impugnazione, quando imputabile a colpa del ricorrente, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In sede di legittimità, la doglianza sull'assenza di prova 'oltre ogni ragionevole dubbio' deve essere specifica e ancorata ai passaggi motivazionali decisivi, non potendo ridursi a un'affermazione apodittica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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