Cassazione Penale, Sentenza n. 42538/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ruggieri è stato ritenuto gravemente indiziato di concorso in omicidio (in danno di Rafaschieri Michele) e di tentato omicidio (in danno di Rafaschieri Francesco Antonio) per il fatto del 24/9/2018. L'accusa sostiene che la sera precedente il delitto Ruggieri abbia consegnato a esecutori materiali armi, maschere e giubbotti antiproiettile. In sede cautelare la gravità indiziaria è fondata sulle dichiarazioni del collaborante Milella (che indica Ruggieri tra i consegnatari) e su immagini videoregistrate che mostrano Ruggieri uscire dallo stabile con un borsone e trasferirlo in auto in compagnia di Campanale. Con il ricorso in Cassazione la difesa censura la motivazione del Tribunale su più fronti: presunte incongruenze e contraddizioni nelle dichiarazioni del Milella; discrepanza sui mezzi di trasporto (moto vs auto); mancanza di elementi certi circa la consapevolezza che il materiale fosse destinato a un omicidio; assenza di potere di impedire l'azione e, comunque, contributo minimo tale da giustificare attenuanti e/o misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Bari avesse adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria attraverso la convergenza tra la deposizione del collaborante e le immagini video che corroborano il trasporto della borsa contenente materiale compatibile con armi e giubbotti antiproiettile. La Corte ha ricordato i criteri giuridici per la valutazione prognostica della gravità indiziaria (art.273 c.p.p. e giurisprudenza) e il limite del sindacato di legittimità, che non consente la rivalutazione dei fatti già congruamente apprezzati in sede di merito. Ha condiviso l'inquadramento della condotta nel concorso ex art.110 c.p., ritenendo che la consegna del materiale, nel contesto di contrapposizione tra gruppi criminali, possa integrare un contributo rilevante anche sul piano psicologico. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
indicata come norma che disciplina la composizione del Tribunale chiamato a decidere in sede cautelare; scelta della composizione del collegio ai fini dell'ordinanza
criterio della "gravità degli indizi di colpevolezza" per l'applicazione di misure cautelari; la Corte richiama che si tratta di valutazione prognostica con riferimento alla probabilità qualificata di condanna
art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen.
richiamata nella parte che disciplina i poteri/criteri del giudice nella decisione cautelare (valutazione degli elementi probatori nel procedimento incidentale)
art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
norma richiamata quale parametro di riferimento della futura decisione di merito (standard di prova per la condanna) e collegata alla necessità di proiezione prognostica nella valutazione cautelare
art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
richiamata nella panoramica sui criteri di valutazione in caso di incertezza/contraddittorietà (contesto delle regole di giudizio da considerare anche in sede cautelare, in via mediata)
norma sul concorso di persone nel reato; la Corte conferma l'inquadramento della condotta del ricorrente come contributo al progetto criminoso al pari di altri partecipanti
richiamata dalla difesa (ipotetica applicabilità di attenuanti per finalità dimostrative); la Corte non ritiene sussistente una valutazione di minima importanza che giustifichi attenuazione in questa fase cautelare
norma che prevede la sanzione pecuniaria per i ricorsi inammissibili; applicata ai fini della condanna del ricorrente a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La gravità indiziaria in sede cautelare è una valutazione prognostica: il giudice deve apprezzare il valore probatorio degli elementi alla luce della probabilità qualificata di condanna, senza tuttavia ricercare la certezza richiesta in giudizio di merito.
- Le dichiarazioni di un collaborante o di un confesante, sebbene non decisive da sole, possono raggiungere la soglia di gravità indiziaria se corroborate da elementi indipendenti e convergenti (es. riprese video, riscontri ambientali o materiali).
- La Corte di legittimità non può riesaminare liberamente i fatti già valutati in sede di merito: il sindacato in Cassazione controlla la completezza, la logicità e non contraddittorietà della motivazione, non la riconsiderazione delle prove.
- La consegna materiale di armi e materiali offensivi, nel contesto di contrapposizioni tra gruppi criminali e in presenza di ruoli organizzati, può essere valutata come contributo rilevante al progetto criminoso anche sul piano psicologico, configurando concorso ex art.110 c.p.
- Le contestazioni difensive che mirano a evidenziare sole incoerenze o alternative non provano di per sé l'insussistenza della gravità indiziaria se il quadro probatorio complessivo resta convergente e logicamente motivato.
- La possibilità di ottenere attenuanti o misure meno afflittive richiede, già in fase cautelare, elementi concreti e specifici che dimostrino l'esiguità o l'estraneità del contributo rispetto al progetto criminoso; mere ipotesi defensive generiche sono inadeguate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42244/2022 del 09/11/2022
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42245/2022 del 09/11/2022
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42246/2022 del 09/11/2022
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42247/2022 del 09/11/2022
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42248/2022 del 09/11/2022
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42249/2022 del 09/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →