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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26267/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per non aver versato, negli anni 2015 e 2016, somme dovute dall'impresa utilizzando in compensazione crediti inesistenti. Il ricorrente, tramite difensore, deduce tre censure principali: 1) insufficiente prova della materialità del fatto e errore nella valutazione della testimonianza del funzionario Marzulli (controllo 'a video'); 2) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (presenza di precedenti e mancata valutazione del comportamento processuale); 3) carenza di motivazione e risposte non congrue alle censure difensive da parte della corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze che impugnano questioni di fatto (valutazione delle prove e della testimonianza) essendo tali censure esclusivamente ricognitive e non riconducibili a violazioni di legge o a specifici vizi della motivazione. Ha inoltre ritenuto adeguata e congrua la motivazione della corte territoriale sulla mancata sussistenza dei crediti (assenza di indicazione nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2015-2016) e conforme la valutazione sul diniego delle attenuanti generiche, motivata dall'assenza di elementi positivi e dalla presenza di precedenti penali. Conseguentemente la sentenza di condanna (due anni di reclusione) e la revoca del beneficio della sospensione condizionale sono state confermate; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma richiamata per la fattispecie di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti ai fini tributari; la corte ha ritenuto integrato il reato in presenza di crediti non risultanti nelle dichiarazioni e quindi quantomeno non spettanti.

  • art. 17 d.lvo n. 241 del 1997

    Norma sul meccanismo della compensazione dei crediti tributari: richiamata per spiegare il titolo giuridico usato dall'imputato (compensazione), che però risultava fondato su crediti inesistenti.

  • legge n. 158 del 2015

    Modifica normativa richiamata nella sentenza; la corte ha valutato la fattispecie anche alla luce della nuova formulazione normativa introdotta da tale legge.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Citato in relazione ai limiti formali del ricorso (motivazione nei limiti strettamente necessari): il ricorso doveva enunciare i motivi entro i limiti prescritti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i vizi denunciabili in cassazione: la Corte ha ritenuto che molte censure fossero contestazioni di fatto non sindacabili in questa sede.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiesto in relazione ai criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la corte ha applicato il principio che il riconoscimento richiede elementi positivi rilevanti e può essere motivato anche sulla base di un solo elemento ritenuto prevalente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rivalutare il compendio probatorio: contestazioni che si riducono a criticare la valutazione della prova o la credibilità dei testimoni sono inammissibili salvo che non emergano vizi di motivazione specifici (illogicità manifesta, omissione argomentativa).
  • Per i reati tributari legati alla compensazione di crediti, l'assenza dei crediti nelle dichiarazioni fiscali e il riscontro dell'Amministrazione finanziaria possono essere ritenuti indizi idonei a integrare la fattispecie di utilizzo di crediti inesistenti.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in Cassazione se la motivazione del giudice di merito indica l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato o la rilevanza di precedenti penali: il riconoscimento richiede elementi concreti e positivi.
  • Le sentenze 'conformi' di primo e secondo grado si integrano reciprocamente: eventuali lacune motivazionali possono essere colmate consultando entrambe le decisioni, conformemente alla giurisprudenza consolidata.
  • Per ottenere l'ammissibilità di un motivo in Cassazione è necessario indicare un preciso e specifico vizio di diritto o di motivazione; affermazioni vaghe o generiche sulla insufficienza della prova o sulla mancanza di motivazione non superano il filtro di ammissibilità.

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