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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9886/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Potenza con due motivi principali: (1) incompetenza per materia del giudice di pace, sostenendo che la corretta qualificazione giuridica del fatto fosse quella prevista dall'art. 610 c.p. (violenza privata) e non quella applicata in primo grado; (2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per mancata valutazione delle ragioni addotte in appello e per presunta contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali che avrebbero dovuto modificare il quadro probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la questione infondata e, comunque, la ricorrente priva di interesse all'impugnazione poiché chiedeva la riqualificazione del fatto in reato più grave (violenza privata) a suo svantaggio; la Corte ha confermato che la condotta descritta (accostarsi con l'auto e comprimere la ciclista contro un muro provocandone la caduta) integra piena sovrapposizione tra condotta costrittiva e aggressione fisica e non la fattispecie invocata dalla ricorrente. Sul secondo motivo la Corte ha escluso la sua ammissibilità ratione legis per i limiti previsti dagli articoli richiamati (per le sentenze d'appello su reati di competenza del giudice di pace il ricorso in Cassazione è ammesso solo per le ipotesi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.); inoltre la Corte ha ritenuto il motivo generico e comunque manifestamente infondato, ricordando che la rilettura integrale del materiale probatorio non rientra nei poteri della Cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 81 codice penale (concetto di partecipazione)

    Richiamato quale norma inserita nella sentenza di merito per la configurazione della responsabilità penale complessiva; non oggetto di specifica disamina in Cassazione nel provvedimento impugnato.

  • art. 612 codice penale (minacce?)

    Era tra le norme richiamate nella condanna di merito; la Cassazione non ha riformulato la qualificazione rispetto a tale richiamo, confermando la valutazione di merito.

  • art. 582 codice penale (lesioni personali)

    Norma usata in sede di merito per le lesioni personali provocate dall'azione dell'imputata; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei fatti a fondamento delle lesioni riscontrate.

  • art. 610 codice penale (violenza privata)

    La ricorrente invocava la riqualificazione del fatto in violenza privata; la Corte ha chiarito che la fattispecie di violenza privata richiede atti diretti a costringere la vittima nella sua libertà di determinazione, mentre qui la condotta è stata ritenuta produttiva direttamente dell'evento lesivo senza una fase intermedia di coartazione, quindi la qualificazione richiesta dalla ricorrente non era applicabile.

  • art. 568 comma 4 codice di procedura penale (interesse all'impugnazione)

    art. 568, comma quarto, c.p.p.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interesse a proporre impugnazione deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato e sussiste solo se il gravame è idoneo a creare per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa; nel caso la ricorrente non aveva tale interesse perché chiedeva la riqualificazione in reato più grave.

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; art. 606, comma 2-bis c.p.p.

    La Corte ha osservato che, per le sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso solo per le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606; pertanto il motivo basato esclusivamente sul vizio di motivazione ai sensi della lett. e) non era ammesso (art. 606 comma 2-bis richiamato).

  • art. 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000

    art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000

    Richiamato insieme all'art. 606 c.p.p. per delimitare la possibilità di ricorso in Cassazione contro le sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, limitandone le fattispecie di ammissibilità.

  • art. 616 codice di procedura penale (conseguenze dell'inammissibilità)

    Norma richiamata per disporre che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la ricorrente sia condannata al pagamento delle spese del procedimento e, se del caso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per i giudizi di cassazione avverso sentenze d'appello su reati di competenza del giudice di pace, l'impugnazione è ammessa solo per specifici vizi di legge indicati dall'art. 606 c.p.p.; i motivi basati unicamente sul vizio di motivazione (lett. e) possono essere inammissibili ratione legis.
  • L'interesse all'impugnazione deve essere concreto e mirare a ottenere una situazione pratica più favorevole: non sussiste interesse a chiedere la riqualificazione in un reato più grave che peggiori la posizione dell'impugnante.
  • La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare i fatti e le prove: la valutazione della attendibilità dei testimoni e la ricostruzione fattuale spettano al giudice di merito; motivi che chiedono una rilettura integrale del materiale probatorio sono inammissibili o infondati.
  • La qualificazione giuridica (es. violenza privata vs lesioni) deve tener conto della struttura della condotta: la violenza privata richiede atti diretti a coartare la libertà di determinazione della vittima; se l'atto è invece direttamente produttivo di un danno fisico, la fattispecie può essere diversa.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte ricorrente può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche a sanzioni pecuniarie come la somma alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte resistente; è quindi importante valutare preventivamente la fondatezza e l'interesse dell'impugnazione.

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