Cassazione Penale, Sentenza n. 13655/2022 del 08/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il rigetto del suo reclamo disciplinare: era stato sanzionato con un'ammonizione per essersi allontanato senza autorizzazione dalla sala della videoconferenza durante un'udienza. Ha proposto quattro motivi di ricorso: 1) censura dell'ordinanza per avere dichiarato inammissibili alcune doglianze come mero reitero; 2) contestazione della rilevanza disciplinare della condotta addebitata; 3) dedotta mancata rituale convocazione davanti al Consiglio di disciplina; 4) contestazione della legittimità dell'atto sanzionatorio e della comunicazione per carenza di chiara enunciazione del fatto e di indicazione delle norme violate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi nello specifico: 1) il primo motivo è manifestamente infondato perché i reclami al tribunale devono contenere specifici motivi volti a confutare le argomentazioni del provvedimento impugnato e non la mera ripetizione di censure già valutate; 2) il secondo motivo è infondato poiché l'allontanamento non autorizzato dalla sala di videoconferenza rientra nella fattispecie disciplinare prevista dall'art. 77, primo comma, n. 16, del regolamento esecutivo dell'ordinamento penitenziario (inosservanza di ordini o prescrizioni); 3) il terzo motivo è inammissibile per novità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., essendo la mancata convocazione sollevata per la prima volta in Cassazione (l'ordinanza impugnata inoltre afferma che la convocazione era intervenuta); 4) il quarto motivo è replica non specifica di censure già dichiarate inammissibili e, comunque, infondato perché è l'atto di incolpazione (non l'atto sanzionatorio) che deve contenere enunciazione chiara del fatto e l'indicazione delle norme violate. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 77, primo comma, n. 16, regolamento esecutivo dell'ordinamento penitenziario
art. 77, primo comma, n. 16, reg. es. Ord. pen.
La Corte ha ritenuto che l'allontanamento non autorizzato dalla sala di videoconferenza costituisca inosservanza di ordini o prescrizioni e sia pertanto riconducibile alla fattispecie disciplinare prevista da questa norma
art. 38, secondo comma, ordinamento penitenziario
art. 38, secondo comma, Ord. pen.
Interpretazione secondo cui è l'atto di incolpazione che deve contenere la chiara enunciazione del fatto e l'indicazione delle norme violate per consentire la difesa; l'atto sanzionatorio invece deve motivare il rigetto delle difese
art. 606, comma 3, codice di procedura penale
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Applyed to bar new argoments in cassation: la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che introduceva per la prima volta la questione della mancata convocazione
art. 616, codice di procedura penale
Sulla base di questa norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) per profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione
Massime di principio
- I reclami al tribunale di sorveglianza devono contenere specificità e argomentazioni dirette a confutare le ragioni del provvedimento impugnato; la mera riproposizione di doglianze già decise è inammissibile
- Condotte come l'allontanamento non autorizzato da una sala di videoconferenza possono integrare una violazione disciplinare riconducibile all'inosservanza di ordini o prescrizioni (art. 77 reg. es. Ord. pen.)
- Questioni sollevate per la prima volta in cassazione configurano novità e sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; eventuali vizi procedurali devono essere dedotti tempestivamente nei gradi precedenti
- L'atto di incolpazione deve specificare il fatto e le norme contestate per permettere la difesa; l'atto sanzionatorio deve invece motivare il rigetto delle difese, non sostituirsi all'atto di accusa
- Il rigetto in cassazione può comportare condanne alle spese processuali e, in presenza di impugnazioni ritenute irrituali o colpose, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende
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