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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30011/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare. Per Caldarelli il motivo principale era il difetto di motivazione nella qualificazione giuridica: sosteneva che i fatti andavano ricondotti a un mero esercizio di credito (richiesta di pagamento per conto di Basile Lucia) e non a estorsione, nonché mancasse motivazione circa l'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1) e l'assenza di elementi di collegamento con clan. Per Buonerba il motivo era l'insufficienza e l'apparente illogicità della motivazione circa la sua identificazione come autore dell'aggressione: l'ordinanza si sarebbe basata su una sola ricognizione fotografica e su dichiarazioni non totalmente attendibili della persona offesa, senza riscontri dalle intercettazioni e contraddicendo l'interrogatorio in cui il ricorrente si era dichiarato estraneo.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto a Caldarelli, il giudice ha ritenuto che il riesame avesse dato adeguata motivazione: davanti a un debito di 16.000 euro era stata richiesta la somma doppia, comportamento compatibile con il reato di estorsione (art. 629 c.p.) e giustificante la misura cautelare; inoltre l'aggravante del metodo mafioso è stata ritenuta fondata in base al numero di partecipanti, al luogo, alle modalità e al contesto territoriale (intermediazione tramite soggetto legato a un clan). Quanto a Buonerba, la Corte ha ritenuto che la ricognizione fotografica effettuata davanti alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità, costituisce elemento idoneo a fondare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; pertanto il presunto vizio di motivazione è insussistente. Sono state inoltre condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante del "metodo mafioso" può essere desunta dal contesto, dal numero di partecipanti, dalle modalità e dal luogo dell'azione anche in assenza di condanne pregresse: il giudice del riesame può ritenere sussistente l'aggravante sulla base della presunzione di pericolosità e degli elementi indiziari raccolti.

  • art. 629 cod. pen.

    Il comportamento consistente nella richiesta di pagamento di una somma sproporzionata rispetto al credito vantato, unitamente all'uso della violenza o della minaccia, è compatibile con la configurazione del reato di estorsione; il riesame ha utilizzato tale ricostruzione per giustificare la misura cautelare.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo invocato dai ricorrenti per vizio di motivazione. La Corte di cassazione verifica solo se il giudice di merito abbia dato conto adeguato delle ragioni che hanno portato ad affermare la gravità degli indizi, controllandone la congruenza logica e giuridica.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    La normativa sulla formalità della ricognizione non è assolutamente esclusiva: una identificazione fotografica effettuata davanti alla polizia giudiziaria, se priva di profili di inattendibilità, può costituire elemento idoneo ai fini della valutazione dei gravi indizi che giustificano misure cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; correla anche alla possibilità di condannare ad una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale per gli adempimenti di cancelleria relativi alla trasmissione degli atti e comunicazioni conseguenti al provvedimento finale.

Massime di principio

  • La Cassazione, nel giudizio sui ricorsi avverso provvedimenti di riesame sulle misure cautelari, controlla la congruenza e la completezza della motivazione del giudice di merito ma non riesamina il merito probatorio come una riesamina completa dei fatti.
  • Contestare la qualificazione giuridica (es. estorsione vs. esercizio di credito) richiede di indicare elementi nuovi o errori logici non già trattati dal giudice del riesame; la mera dissociazione interpretativa senza nuovi elementi è insufficiente.
  • L'aggravante del metodo mafioso può essere ritenuta anche senza condanne pregresse a carico degli indagati, quando il contesto (luogo, modalità, numero di partecipanti, intermediazioni riconducibili ad ambienti di criminalità organizzata) giustifichi la valutazione.
  • La identificazione fotografica effettuata davanti alla polizia giudiziaria è elemento idoneo a fondare gravi indizi, salvo la dimostrazione di profili di inattendibilità; il difensore deve quindi produrre elementi specifici per mettere in dubbio tale riconoscimento.
  • Nelle impugnazioni per vizio di motivazione il ricorrente deve evidenziare la carenza logica o giuridica della motivazione del giudice di merito; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato manifestamente infondato o inammissibile.

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