Cassazione Penale, Sentenza n. 26052/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma, in sede d'appello, della condanna per il reato di illecita detenzione di 50,200 kg di hashish. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per la commisurazione della pena (si lamentava motivazione apodittica e una pena di base prossima al massimo edittale); (2) vizio di motivazione per la mancata revoca della confisca dei telefoni cellulari sequestrati, senza che la Corte territoriale avesse spiegato le ragioni del mantenimento della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e, nei restanti termini, ha accolto il secondo motivo di ricorso. In particolare: ha respinto il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato (i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena, richiamando quantità rilevante di stupefacente e precedenti penali); ha invece annullato la sentenza impugnata limitatamente alla disposizione che aveva disposto la confisca dei telefoni cellulari, disponendo il rinvio per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Restano confermate la dichiarazione di responsabilità, la pena (tre anni e quattro mesi e multa) con riconoscimento della recidiva specifica, il diniego delle attenuanti e l'applicazione della diminuente per il rito abbreviato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma richiamata come parametro per censurare vizi di motivazione delle decisioni di merito; utilizzata per inquadrare i motivi di cassazione relativi alla carenza di motivazione.
Criteri di applicazione della pena: la Corte ricorda che il giudice di merito deve indicare l'impiego dei criteri di cui all'art.133 e che è richiesta motivazione più dettagliata solo se la pena supera di molto la misura media dell'edittale.
Massime di principio
- Se si impugna il diniego delle attenuanti generiche è necessario allegare e specificare elementi di segno positivo che giustifichino il riconoscimento; il semplice richiamo generico non è sufficiente.
- La motivazione dell'appello e quella di primo grado possono essere valutate congiuntamente: quando entrambi i giudici di merito seguono argomentazioni concordi formano un unico corpo motivazionale valutabile dalla Cassazione.
- La determinazione della pena è rimessa in ampia discrezionalità al giudice di merito, purché si dia conto di aver applicato i criteri dell'art.133; è richiesta motivazione più approfondita solo se la pena è di gran lunga superiore alla misura media dell'edittale.
- La confisca di cose sequestrate (es. telefoni cellulari) deve essere espressamente trattata e motivata nella decisione: omissioni o carenze sul punto possono determinare annullamento e rinvio per nuovo esame.
- In ricorso per cassazione, la parte che non compare all'udienza rischia di non contribuire alle repliche, ma la Corte può comunque decidere; il Procuratore generale può chiedere annullamento totale o parziale e la Corte terrà conto delle sue conclusioni.
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