Cassazione Penale, Ordinanza n. 02384/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per la violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, contestando la sussistenza del reato e, in particolare, l'elemento soggettivo. Secondo la difesa, la condotta tenuta non sarebbe stata idonea a integrare il delitto di cui all'art. 387-bis c.p., anche perché la distanza concretamente rilevata tra l'imputato e l'abitazione della persona offesa era di 427 metri in linea d'aria e quindi non avrebbe esposto la donna a un pericolo effettivo. La Corte rileva però che i motivi erano generici e meramente reiterativi di doglianze già esaminate e disattese in appello, e che la memoria difensiva non apportava argomenti nuovi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche, ripetitive e non consentite in sede di legittimità, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito già compiutamente svolta dalla Corte territoriale. Ha inoltre osservato che il delitto di cui all'art. 387-bis c.p. è reato di pericolo astratto e non richiede la dimostrazione di un concreto pericolo per l'incolumità della persona offesa; nel caso concreto, la presenza dell'imputato nel luogo controllato dopo l'attivazione del braccialetto elettronico era stata ritenuta ingiustificata e consapevolmente in violazione della misura. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra un reato di pericolo astratto: la sua configurabilità non dipende dalla concreta esposizione a pericolo dell'incolumità della persona offesa, ma dalla consapevole violazione del divieto o dell'ordine imposto dall'autorità giudiziaria.
Richiamato come titolo della misura di divieto di avvicinamento alla persona offesa, la cui violazione rileva ai fini dell'art. 387-bis c.p.
La non punibilità per inidoneità dell'azione è esclusa quando la condotta, per modalità e circostanze concrete, conserva attitudine lesiva rispetto all'interesse protetto; nel caso non ricorreva una sostanziale inefficacia offensiva della condotta.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze generiche o meramente reiterative di questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito.
- Il delitto di violazione del provvedimento di allontanamento o divieto di avvicinamento è configurabile come reato di pericolo astratto: non occorre dimostrare un concreto pericolo per la persona offesa.
- La distanza fisica tra l'agente e la persona offesa non esclude di per sé la consumazione del reato, se la condotta costituisce comunque una consapevole violazione della misura imposta.
- La causa di esclusione per inidoneità della condotta non opera quando la presenza dell'imputato nel luogo vietato non sia sostanzialmente priva di attitudine offensiva rispetto alla tutela approntata dalla norma.
- Quando la sentenza di merito offre una motivazione logica e puntuale sulla consapevole violazione della misura cautelare o protettiva, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02304/2026 del 21/01/2026
- ordinanza_penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02339/2026 del 21/01/2026
- ordinanza_penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02340/2026 del 21/01/2026
- ordinanza_penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02341/2026 del 21/01/2026
- ordinanza_penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02342/2026 del 21/01/2026
- ordinanza_penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02344/2026 del 21/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →