Cassazione Penale, Sentenza n. 8363/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ripristinato la misura cautelare degli arresti domiciliari (in seguito ad appello del Pubblico Ministero). I motivi principali: (1) mancanza di motivazione sulla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato; la motivazione sarebbe apparente e limitata al giudicato cautelare; (2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.: il GIP avrebbe correttamente qualificato i fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e tale diversa qualificazione giuridica giustificherebbe la nuova istanza della difesa; la revoca sarebbe da ritenersi fondata sulla diversa qualificazione e non inciderebbe sul giudicato cautelare; inoltre la perquisizione negativa e le captazioni del 2022 non sarebbero sufficienti a giustificare l'accoglimento dell'appello del PM; il Tribunale del riesame avrebbe dovuto valutare l'attualità delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del requisito della specificità estrinseca: il ricorso non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata e propone in modo generico il vizio della motivazione senza affrontare la ratio della decisione. Il Tribunale del riesame aveva correttamente ritenuto che l'ordinanza di revoca del GIP non conteneva una diversa e concreta qualificazione dei fatti ma solo l'ipotesi della possibile applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e non indicava elementi concreti idonei a modificare il quadro indiziario e cautelare gi già valutato. Perciò il provvedimento di revoca era nullo per mancanza di motivazione e il Tribunale del riesame ha legittimamente richiamato la precedente decisione motivata. Il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La norma relativa alla diversa fattispecie di illecito (prevista dal comma 5) è stata richiamata come mera possibilità nella decisione del GIP; la Corte ha ritenuto che il GIP non ha concretamente qualificato i fatti ai sensi di tale comma e non ha motivato sulla persistenza delle esigenze cautelari, perciò questa ipotesi non ha impedito l'annullamento della revoca per carenza motivazionale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Richiamato dalla difesa quale presunta violazione procedurale/di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non specificamente diretto a confutare la motivazione dell'ordinanza impugnata, contribuendo all'inammissibilità per mancanza di specificità estrinseca
Norma applicata per la condanna alle spese e all'importo liquidato in via equitativa a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri di determinazione equitativa della somma a carico del ricorrente, giustificando la quantificazione della sanzione pecuniaria
art. 28 (regolamento/cancelleria)
Riferimento formale alla trasmissione del provvedimento alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali
Massime di principio
- In cassazione per decisioni cautelari è essenziale il requisito della specificità estrinseca: il ricorso deve confrontarsi punto per punto con la motivazione dell'atto impugnato altrimenti è inammissibile
- La mera esposizione generica di vizi di motivazione non supplisce all'obbligo di indicare le parti della decisione che si intendono contestare; occorre dimostrare in che modo la motivazione è insufficiente o contraddittoria
- Se la revoca di una misura cautelare è priva di motivazione concreta sulla persistenza delle esigenze cautelari, il provvedimento può essere annullato e il giudice di grado superiore può richiamare precedenti decisioni motivatamente favorevoli alla misura
- Una diversa qualificazione giuridica ipotizzata (es. richiamo all'art. 73, comma 5) non è di per sé sufficiente a giustificare la revoca della misura se non è accompagnata da elementi di fatto concreti che incidono sul quadro indiziario
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese e può comportare una somma equitativamente determinata a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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