Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13414/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva parzialmente confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP: si denunciava la violazione dell'art. 5 D.lgs. 231/2001 per mancata individuazione e motivazione dell'interesse o vantaggio dell'ente (presupposto della responsabilità amministrativa), nonché l'illegittimità dell'integrazione della motivazione da parte del Tribunale del riesame (art. 324, comma 7 in relazione all'art. 309, comma 9 c.p.p.). Contestata anche la carenza o l'apparenza della motivazione sul requisito del periculum in mora e la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare reale (richiamo all'art. 53 D.lgs. 231/2001 e art. 321 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che il provvedimento genetico (il decreto di sequestro/convalida) non forniva la motivazione necessaria e specifica circa il "fumus" della responsabilità amministrativa dell'ente (interesse/vantaggio e criteri di imputazione propri del D.lgs. 231/2001). Ne è conseguito che il Tribunale del riesame non poteva integrare una motivazione assente. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del GIP in data 26/09/2025, ordinando la restituzione alla società di quanto sottoposto a sequestro e disponendo la comunicazione al Procuratore Generale per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - art. 5

    La Corte richiede che per ritenere la responsabilità amministrativa dell'ente sia esplicitamente motivata la sussistenza dell'interesse o vantaggio per l'ente derivante dal reato presupposto; tale elemento non può essere desunto in modo generico dalla sola prova del reato.

  • D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - art. 25-octies

    art. 25-octies D.lgs. 231/2001

    Riferimento alla specifica fattispecie amministrativa collegata ai reati di riciclaggio; la Corte richiede che il fumus sia motivato anche con riguardo alla fattispecie autonoma di illecito amministrativo contestata.

  • Codice di procedura penale - art. 309, comma 9

    Stabilisce l'obbligo di motivazione nei provvedimenti di applicazione della misura cautelare reale; la Corte ricorda che tale motivazione deve consentire un controllo effettivo in sede di riesame.

  • Codice di procedura penale - art. 324, comma 7

    Rinvio che rende applicabili al riesame le disposizioni sull'annullamento in caso di motivazione carente; secondo la Corte il Tribunale del riesame non può integrare motivazioni del provvedimento genetico quando queste siano assenti.

  • D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - art. 53

    Richiamato in relazione al periculum in mora per i provvedimenti cautelari: la Corte evidenzia l'esigenza di motivare adeguatamente il rischio di pregiudizio e la proporzionalità della misura.

  • Codice di procedura penale - art. 321

    Richiamato in ordine all'onere motivazionale connesso al periculum in mora e alla verifica della proporzionalità della misura cautelare reale.

  • Codice di procedura penale - art. 626

    Norma procedurale richiamata per la comunicazione al Procuratore Generale a seguito dell'annullamento del provvedimento impugnato; la Corte dispone l'immediata comunicazione per gli adempimenti di competenza.

Massime di principio

  • In sede di sequestro preventivo del profitto relativo a responsabilità amministrativa d'impresa (D.lgs. 231/2001) il provvedimento genetico deve motivare specificamente l'interesse o il vantaggio dell'ente; la mera presenza del reato presupposto non è sufficiente.
  • Il Tribunale del riesame non può integrare motivazioni assenti nel provvedimento impugnato: se la motivazione manca sul punto fondamentale (es. fumus della responsabilità dell'ente), l'ordinanza va annullata.
  • La valutazione del "fumus" per il sequestro richiede considerazione puntuale delle risultanze investigative concrete e delle deduzioni difensive; il giudice deve indicare le ragioni che rendono plausibile il giudizio prognostico negativo senza sindacare la fondatezza dell'accusa.
  • Il periculum in mora invocato per giustificare il sequestro deve essere adeguatamente motivato, mostrando il nesso tra natura dei beni, esigenze di tutela e fase procedimentale; va sempre valutata la proporzionalità e l'impatto sull'operatività dell'ente.
  • Nei casi in cui la motivazione sia carente in relazione agli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, la conseguenza tipica è l'annullamento del sequestro e la restituzione dei beni, senza rinvio.
  • Le contestazioni difensive e gli elementi raccolti a discarico devono essere presi in considerazione e motivatamente valutati nel provvedimento che applica o convalida una misura cautelare reale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.