Cassazione Penale, Sentenza n. 13414/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva parzialmente confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP: si denunciava la violazione dell'art. 5 D.lgs. 231/2001 per mancata individuazione e motivazione dell'interesse o vantaggio dell'ente (presupposto della responsabilità amministrativa), nonché l'illegittimità dell'integrazione della motivazione da parte del Tribunale del riesame (art. 324, comma 7 in relazione all'art. 309, comma 9 c.p.p.). Contestata anche la carenza o l'apparenza della motivazione sul requisito del periculum in mora e la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare reale (richiamo all'art. 53 D.lgs. 231/2001 e art. 321 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che il provvedimento genetico (il decreto di sequestro/convalida) non forniva la motivazione necessaria e specifica circa il "fumus" della responsabilità amministrativa dell'ente (interesse/vantaggio e criteri di imputazione propri del D.lgs. 231/2001). Ne è conseguito che il Tribunale del riesame non poteva integrare una motivazione assente. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del GIP in data 26/09/2025, ordinando la restituzione alla società di quanto sottoposto a sequestro e disponendo la comunicazione al Procuratore Generale per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - art. 5
La Corte richiede che per ritenere la responsabilità amministrativa dell'ente sia esplicitamente motivata la sussistenza dell'interesse o vantaggio per l'ente derivante dal reato presupposto; tale elemento non può essere desunto in modo generico dalla sola prova del reato.
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - art. 25-octies
art. 25-octies D.lgs. 231/2001
Riferimento alla specifica fattispecie amministrativa collegata ai reati di riciclaggio; la Corte richiede che il fumus sia motivato anche con riguardo alla fattispecie autonoma di illecito amministrativo contestata.
Codice di procedura penale - art. 309, comma 9
Stabilisce l'obbligo di motivazione nei provvedimenti di applicazione della misura cautelare reale; la Corte ricorda che tale motivazione deve consentire un controllo effettivo in sede di riesame.
Codice di procedura penale - art. 324, comma 7
Rinvio che rende applicabili al riesame le disposizioni sull'annullamento in caso di motivazione carente; secondo la Corte il Tribunale del riesame non può integrare motivazioni del provvedimento genetico quando queste siano assenti.
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - art. 53
Richiamato in relazione al periculum in mora per i provvedimenti cautelari: la Corte evidenzia l'esigenza di motivare adeguatamente il rischio di pregiudizio e la proporzionalità della misura.
Codice di procedura penale - art. 321
Richiamato in ordine all'onere motivazionale connesso al periculum in mora e alla verifica della proporzionalità della misura cautelare reale.
Codice di procedura penale - art. 626
Norma procedurale richiamata per la comunicazione al Procuratore Generale a seguito dell'annullamento del provvedimento impugnato; la Corte dispone l'immediata comunicazione per gli adempimenti di competenza.
Massime di principio
- In sede di sequestro preventivo del profitto relativo a responsabilità amministrativa d'impresa (D.lgs. 231/2001) il provvedimento genetico deve motivare specificamente l'interesse o il vantaggio dell'ente; la mera presenza del reato presupposto non è sufficiente.
- Il Tribunale del riesame non può integrare motivazioni assenti nel provvedimento impugnato: se la motivazione manca sul punto fondamentale (es. fumus della responsabilità dell'ente), l'ordinanza va annullata.
- La valutazione del "fumus" per il sequestro richiede considerazione puntuale delle risultanze investigative concrete e delle deduzioni difensive; il giudice deve indicare le ragioni che rendono plausibile il giudizio prognostico negativo senza sindacare la fondatezza dell'accusa.
- Il periculum in mora invocato per giustificare il sequestro deve essere adeguatamente motivato, mostrando il nesso tra natura dei beni, esigenze di tutela e fase procedimentale; va sempre valutata la proporzionalità e l'impatto sull'operatività dell'ente.
- Nei casi in cui la motivazione sia carente in relazione agli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, la conseguenza tipica è l'annullamento del sequestro e la restituzione dei beni, senza rinvio.
- Le contestazioni difensive e gli elementi raccolti a discarico devono essere presi in considerazione e motivatamente valutati nel provvedimento che applica o convalida una misura cautelare reale.
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