Cassazione Civile, Ordinanza n. 32378/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un dottore commercialista aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998-2008, sostenendo di non svolgere attività autonomamente organizzata e, in ogni caso, di dover scorporare dai compensi imponibili quelli percepiti per l'attività di componente di collegi sindacali, svolta direttamente senza ausilio di collaboratori. I giudizi di merito erano stati sfavorevoli e la precedente ordinanza di cassazione aveva confermato il rigetto. Il contribuente proponeva quindi ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo due errori revocatori: (1) la decisione si sarebbe fondata sull'erronea supposizione che l'attività di commercialista fosse sempre e solo svolta in forma associata, circostanza che egli assumeva non risultante dagli atti; (2) la decisione avrebbe supposto inesistente un fatto positivamente risultante, poiché avrebbe ritenuto che la domanda fosse limitata ai compensi da sindaco, mentre l'istanza di rimborso sarebbe stata più ampia e riferita all'intera attività professionale. L'Agenzia delle entrate resistiva con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi di revocazione. Ha osservato che dall'ordinanza impugnata risultava invece considerata sia la distinzione tra diversi periodi di esercizio della professione e i diversi regimi organizzativi, sia l'attività di sindaco distinta da quella di commercialista; inoltre la precedente decisione aveva richiamato correttamente i principi sull'onere e sulla natura della prova necessaria per dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione ai fini del rimborso IRAP, analizzando le varie ipotesi rilevanti (forma associata, attività individuale, compensi a terzi, attività di collegio sindacale, ecc.). La Corte ha quindi escluso la sussistenza di errori revocatori e ha rilevato che le censure miravano in realtà a una nuova valutazione di merito, non consentita nel giudizio di revocazione e comunque estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione è ammessa solo per errore di fatto revocatorio, ossia per una falsa supposizione o per l'inesistenza di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente risultante dagli atti; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza di un fatto inesistente o l'inesistenza di un fatto positivamente e incontestabilmente risultante dagli atti, senza apprezzamenti valutativi.
- Non integra errore di fatto revocatorio la censura che, sotto l'apparente denuncia di travisamento del fatto, miri in realtà a una diversa lettura del materiale istruttorio o a una rivalutazione del merito.
- Nel contenzioso IRAP del professionista, la prova dell'assenza di autonoma organizzazione va valutata secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, considerando distintamente le diverse attività svolte e i diversi periodi d'imposta.
- Se il ricorso è rigettato, il ricorrente può essere condannato alle spese e, ove ricorrano i presupposti, all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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