Sentenza del 12/02/2016 n. 2801 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti avevano impugnato un avviso di liquidazione notificato il 21 gennaio 2000, relativo all'imposta complementare di registro e alle sanzioni, per complessive Lire 26.670.000, ritenendo che l'obbligato principale fosse l'acquirente e che la mancata notifica dell'avviso a quest'ultimo impedisse di pretendere il pagamento dai venditori solidalmente obbligati. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo nullo l'atto di appello perché notificato al difensore costituito in un'unica copia, anziché in tante copie quanti erano i contribuenti, e affermando inoltre che la mancata notifica dell'avviso al compratore impedisse l'azione solidale contro i venditori. L'Amministrazione ha impugnato la sentenza sostenendo, da un lato, la regolarità della notifica dell'appello e, dall'altro, che la solidarietà tributaria operasse indipendentemente dalla notifica dell'avviso a ciascun coobbligato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Amministrazione. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il quesito di diritto formulato ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. era generico e non pertinente alla concreta ratio decidendi: riguardava due notifiche inserite in un'unica busta, mentre la controversia concerneva la consegna di una sola copia dell'atto di appello a fronte di quattro appellati. Poiché la questione della nullità della notifica dell'appello era una ragione autonomamente decisiva, la Corte ha ritenuto assorbito il secondo motivo sulla solidarietà dell'imposta di registro. Le ulteriori considerazioni della CTR sulla mancata notifica al compratore sono state qualificate come obiter dictum e non sono state quindi esaminate nel merito. L'Amministrazione è stata condannata a rifondere ai contribuenti le spese processuali, liquidate in Euro 2.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Il quesito di diritto deve riferirsi concretamente alla fattispecie, individuare lo schema normativo applicabile e formulare in modo specifico il principio di diritto richiesto. Un quesito generico o non pertinente rispetto alla ratio decidendi rende il motivo inammissibile.
Le disposizioni disciplinano le modalità di notificazione dell'impugnazione e il litisconsorzio nel giudizio di impugnazione. Nel caso concreto la Corte non ha deciso nel merito la corretta applicazione di tali norme, limitandosi a rilevare l'inadeguatezza del quesito formulato dall'Amministrazione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La censura deve però essere esposta in modo coerente con la concreta motivazione della sentenza impugnata.
Definisce l'obbligazione solidale, nella quale ciascun debitore può essere tenuto all'adempimento dell'intera prestazione. La Corte non ha applicato direttamente la norma nel merito perché il relativo motivo è rimasto assorbito.
Art. 57 del D.P.R. n. 131/1986
Individua i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro, prevedendo la responsabilità solidale delle parti dell'atto nei casi stabiliti dalla legge. La Corte non ha risolto definitivamente, in questa pronuncia, la questione dell'incidenza della mancata notifica dell'avviso a uno dei coobbligati.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo e il quesito di diritto devono confrontarsi puntualmente con la motivazione effettiva della sentenza impugnata; un quesito astratto, generico o riferito a una fattispecie diversa può comportare l'inammissibilità.
- Quando una sentenza contiene più argomentazioni, la censura di una ragione autonoma e decisiva può essere sufficiente per determinare l'esito del giudizio; le ulteriori argomentazioni non necessarie sono meri obiter dicta e non costituiscono precedenti decisivi sulla questione di merito.
- In materia di notificazione delle impugnazioni con più parti aventi lo stesso difensore, occorre verificare con precisione destinatari, numero delle copie e modalità concreta della consegna. La costituzione della parte può incidere sulla valutazione delle conseguenze del vizio, ma non elimina l'esigenza di formulare correttamente la censura.
- La pronuncia non stabilisce in via definitiva se la mancata notifica dell'avviso di liquidazione a un coobbligato, come l'acquirente, escluda o meno la responsabilità solidale degli altri obbligati: tale questione è rimasta assorbita e non deve essere ricavata come principio di merito dalla decisione.
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