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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11088/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto che l'unico motivo di ricorso fosse inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione ritenuta corretta in diritto. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo per furto aggravato. Nel ricorso deduceva un vizio di motivazione, lamentando l'assenza di prova a suo carico in ordine alla rimozione dei sigilli e al furto di acqua asseritamente commesso in danno di una società fornitrice, nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento a documenti prodotti a discarico in appello, tra cui una sentenza del Tribunale di Bergamo resa nei confronti di terzo soggetto. Con memoria difensiva insisteva sulle ragioni del ricorso e chiedeva anche la trattazione in pubblica udienza.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, c.p.

    richiamati come base della condanna confermata in appello; il fatto è stato qualificato come furto aggravato

  • art. 616 c.p.p.

    implicito nel regolamento delle conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è scrutinabile un motivo che si limiti a riproporre censure di merito già valutate e disattese con motivazione immune da vizi logico-giuridici.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione quando la censura mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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