Cassazione Civile, Ordinanza n. 02371/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento, in privilegio, per i compensi maturati dal 1° gennaio 2011 al 30 novembre 2015 per l’incarico di presidente del collegio sindacale della società. La domanda era stata respinta dal giudice delegato; l’opposizione allo stato passivo era stata poi rigettata dal tribunale di Napoli sulla base dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, fondata sulla pretesa responsabilità concorrente dei sindaci con gli amministratori per i danni arrecati alla società. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: (1) violazione dell’art. 99 l. fall. e ultrapetizione, sostenendo che il tribunale avesse deciso su una circostanza tardivamente allegata e comunque priva di specificazione del danno; (2) violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 132 c.p.c., lamentando che il decreto fosse del tutto carente di motivazione e quindi incomprensibile nella ratio decidendi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’eccezione di inadempimento, pur essendo eccezione in senso stretto e non rilevabile d’ufficio, poteva essere sollevata dalla curatela nella fase di opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 99, commi 6 e 7, l. fall.; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il decreto del tribunale era sorretto da una motivazione meramente apodittica e incomprensibile, priva dell’indicazione concreta degli addebiti, degli elementi posti a base della responsabilità dei sindaci e delle conseguenze dannose imputate, con conseguente violazione del minimo costituzionale di motivazione ex art. 111 Cost. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
la parte resistente può costituirsi in opposizione allo stato passivo depositando una memoria difensiva con le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio; l’eccezione di inadempimento può essere proposta per la prima volta in tale sede, se tempestiva rispetto al termine previsto.
art. 111 Cost.
il provvedimento giurisdizionale deve contenere una motivazione esistente, comprensibile e idonea a rendere percepibile la ratio decidendi; una motivazione apparente o incomprensibile integra violazione di legge e nullità del provvedimento.
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in relazione alla prova dell’inadempimento e degli addebiti.
richiamato nel motivo di ricorso sotto il profilo dell’ultrapetizione.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle risultanze di causa.
richiamato nel motivo di ricorso per il difetto di motivazione della decisione.
menzionato dal tribunale come una delle possibili iniziative che gli organi di controllo avrebbero dovuto sollecitare in presenza di insufficienza patrimoniale.
Massime di principio
- Nell’opposizione allo stato passivo, la parte resistente può proporre per la prima volta eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio, purché le sollevi nella memoria difensiva depositata nel termine previsto dall’art. 99 l. fall.
- L’eccezione di inadempimento, essendo eccezione in senso stretto, non è rilevabile d’ufficio, ma resta proponibile dalla parte nei limiti e nei tempi processuali stabiliti dalla disciplina dell’opposizione allo stato passivo.
- La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile in cassazione come violazione di legge, quando non consenta di comprendere quali fatti siano stati posti a base della decisione, quali addebiti siano stati ritenuti provati e quale nesso logico conduca al rigetto della domanda.
- Il minimo costituzionale della motivazione richiede che il provvedimento esponga una ratio decidendi intelligibile; non è sufficiente un’affermazione conclusiva priva di specificazione degli elementi fattuali e giuridici decisivi.
- Quando il rigetto della domanda dipende dall’accertamento di una responsabilità concorrente o da un’eccezione di inadempimento, il giudice deve indicare con precisione gli addebiti, gli elementi probatori e le conseguenze dannose imputate alla parte creditrice o al suo comportamento.
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