Cassazione Penale, Ordinanza n. 26753/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva confermato la loro condanna per furto in abitazione. Il primo motivo, proposto nell'interesse di entrambi, censurava la motivazione sulla responsabilità e mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti. Il secondo motivo contestava la qualificazione giuridica del fatto, ma senza una specifica e adeguata correlazione con le ragioni della decisione impugnata. Il terzo motivo lamentava la mancata esclusione della recidiva qualificata, sostenendo che non ne fossero integrati i presupposti; la Corte ha ritenuto invece corretta la valutazione dei giudici di merito, svolta in concreto secondo i criteri dell'art. 133 c.p., quanto al rapporto tra fatto per cui si procede e precedenti condanne.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e degli elementi probatori, attività preclusa in sede di legittimità; il secondo motivo è stato giudicato aspecifico per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la recidiva qualificata era stata correttamente valutata dai giudici di merito alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva qualificata va valutata in concreto, considerando il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa condotta sia indice di una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno.
È richiamato implicitamente il limite del sindacato di legittimità, che non consente la rilettura degli elementi di fatto e la richiesta di una diversa valutazione delle prove.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che richieda una rivalutazione del materiale probatorio o una nuova lettura dei fatti, poiché la valutazione degli elementi di prova appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, difettando di necessaria correlazione con la motivazione della sentenza.
- La recidiva qualificata non può essere esclusa o confermata in modo automatico sulla sola base della gravità dei fatti o della loro collocazione temporale, ma richiede una valutazione concreta del nesso tra precedenti condanne e nuovo reato secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- In sede di legittimità, la censura sulla recidiva è infondata quando il giudice di merito abbia motivato in modo concreto sulla perdurante inclinazione al delitto desunta dai precedenti penali e dal loro significato criminologico.
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