Cassazione Civile, Ordinanza n. 02290/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di un credito asseritamente ceduto in blocco nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione. La società debitrice propose opposizione ex art. 645 c.p.c. e ottenne in primo grado la revoca del decreto, perché il credito azionato non risultava provato nell’an e nel quantum. In appello l’impugnazione fu proposta dalla società cessionaria quale mandataria del veicolo di cartolarizzazione; la Corte d’appello la dichiarò inammissibile per difetto di legittimazione attiva, rilevando che non era stata documentata la successione nel credito, mancando agli atti sia la Gazzetta Ufficiale richiamata sia il contratto di cessione. Nel ricorso per cassazione la società cessionaria dedusse nullità del procedimento e della sentenza di secondo grado, oltre a violazione degli artt. 331 e 102 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti della banca originaria titolare del credito, già parte del primo grado, perché la sua partecipazione sarebbe stata necessaria per accertare l’inclusione del credito nella cessione e per regolare correttamente le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello per mancata prova della successione nel credito in capo alla società cessionaria. Secondo la Suprema Corte, l’integrazione del contraddittorio ex artt. 331 e 102 c.p.c. presuppone che l’impugnazione sia stata correttamente instaurata da o contro un soggetto legittimato; nel caso concreto mancava proprio la prova del passaggio del credito dalla banca originaria alla società cessionaria, sicché non vi era un vizio di integrità del contraddittorio sanabile con chiamata della banca. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese, alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Norma richiamata per qualificare l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla debitrice.
L’integrazione del contraddittorio non è dovuta quando difetta a monte la prova della successione nel credito del soggetto che ha proposto l’impugnazione.
La necessità del contraddittorio integrato presuppone la presenza in causa di soggetti legittimati; non opera per colmare la mancanza di prova della legittimazione dell’appellante.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura proposta per violazione/falsa applicazione di norme processuali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Censura proposta per nullità del procedimento e della sentenza impugnata.
Il successore nel processo deve allegare e provare i presupposti della propria successione nella posizione del dante causa.
Richiamato nel ragionamento sull’onere di documentare la cessione in blocco dei crediti; nel caso concreto la prova era ritenuta mancante.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta anticipata è stata valorizzata ai fini della decisione e della condanna aggravata.
Applicata la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo la proposizione del ricorso non conforme alla valutazione poi confermata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi impugna una sentenza asserendo di essere succeduto a titolo particolare nella posizione di parte del giudizio precedente deve non solo allegare tale qualità, ma anche provarla con documentazione idonea; la mancanza di prova incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio ed è rilevabile d’ufficio.
- Nel giudizio di impugnazione, l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. non può essere disposta per rimediare alla mancata dimostrazione della legittimazione processuale dell’appellante: essa presuppone che l’impugnazione sia stata proposta da o contro un soggetto già processualmente legittimato.
- In caso di cessione in blocco di crediti, la parte che invochi la titolarità del credito deve fornire la prova del concreto trasferimento del singolo credito o comunque della sua ricomprensione nella cessione; il mero richiamo alla cartolarizzazione o alla qualità di mandataria non basta se manca la documentazione del passaggio.
- Quando il ricorso per cassazione è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e risulta manifestamente infondato, il non essersi conformati alla valutazione proposta può integrare i presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale ipotesi di abuso del processo.
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