Cassazione Civile, Ordinanza n. 05776/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il suo appello e, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiori IRES, IVA e IRAP nei confronti della società contribuente. Nel corso del giudizio di legittimità la parte controricorrente ha depositato istanza chiedendo la declaratoria di estinzione del processo, deducendo di avere presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi della legge n. 197 del 2022 e di avere versato quanto dovuto. La Corte ha verificato la sussistenza dei presupposti documentali della definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia tributaria e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022. Ha escluso, infine, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura è riferita ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022 n. 197
«le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»
La norma consente la sospensione del giudizio e impone al contribuente, per ottenere l'estinzione, il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine stabilito.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022 n. 197
«nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione»
Il deposito della documentazione richiesta determina l'estinzione del processo tributario pendente, anche in cassazione, con il provvedimento del giudice procedente.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022 n. 197
«Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate»
In caso di definizione agevolata della lite, le spese processuali rimangono definitivamente a carico di chi le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non anche quando il processo si estingue per definizione agevolata.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili, la presentazione della domanda di definizione agevolata e il tempestivo deposito della prova del versamento dovuto comportano l'estinzione del giudizio pendente.
- La definizione agevolata opera in ogni stato e grado del processo, compreso il giudizio di cassazione, purché siano rispettati gli adempimenti documentali previsti dalla legge speciale.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente a ogni definizione del giudizio, ma solo nei casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la disciplina non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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