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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35565/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna di un imputato per tentato furto aggravato in abitazione. In ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi, entrambi formulati come violazioni di legge e vizi di motivazione: 1) la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare sull'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancata indicazione degli elementi probatori posti a base della responsabilità; 2) sarebbe stata errata e illogica la qualificazione giuridica del fatto come tentato furto in abitazione anziché mero tentato furto, sostenendosi che l'ingresso nell'abitazione sarebbe avvenuto non furtivamente ma per vendere prodotti alla persona offesa, un anziano disabile, e che l'apertura dei cassetti sarebbe stata solo funzionale a mostrare dove riporre gli oggetti proposti in vendita. Si contestava anche la ricostruzione delle concrete modalità di accesso nell'abitazione, ritenendo inconciliabile la tesi dell'inganno con l'incertezza se l'ingresso fosse avvenuto tramite chiavi già inserite nella serratura o con apertura della porta da parte della persona offesa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero, in sostanza, una mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello e già disattesi, quindi non specifiche e solo apparenti. Inoltre, i motivi tendevano a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio in sede di legittimità, operazione non consentita. Le doglianze sul difetto assoluto di motivazione, sulla manifesta illogicità e sull'erronea qualificazione giuridica sono state ritenute inammissibili anche perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il furto in abitazione è configurabile anche quando l'accesso sia avvenuto con inganno, purché tra introduzione e impossessamento sussista un nesso finalistico e non meramente occasionale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    È richiamato solo per qualificare formalmente l'enunciazione dei motivi di ricorso; non è svolta un'interpretazione sostanziale autonoma della norma.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    I motivi che introducono censure non deducibili in sede di legittimità e doglianze di fatto dirette a sostituire la valutazione del giudice di merito sono inammissibili.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Il furto in abitazione è integrato anche quando l'accesso ai luoghi protetti avvenga con inganno, se l'introduzione è finalizzata all'impossessamento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la decisione impugnata: la mera riproduzione delle censure già formulate in appello, senza una critica argomentata della motivazione di secondo grado, rende il motivo inammissibile perché solo apparente.
  • Non è consentito in cassazione proporre una diversa lettura del compendio probatorio per sostituirla a quella compiuta dai giudici di merito, salvo i limiti propri del vizio di motivazione nei termini consentiti dalla legge.
  • Il motivo che deduce nullità, difetto di motivazione o erronea qualificazione giuridica deve misurarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; il mancato confronto con essa determina inammissibilità.
  • Il furto in abitazione può sussistere anche se l'introduzione nell'abitazione avviene con inganno e non con effrazione, purché l'accesso sia funzionalmente collegato al successivo tentativo di impossessamento e non costituisca una mera occasione occasionale.
  • Ai fini della configurabilità del furto in abitazione rileva il nesso finalistico tra introduzione nei luoghi tutelati e impossessamento: se tale nesso è presente, la qualificazione resta quella di furto in abitazione anche nella forma tentata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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