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Ordinanza

Ordinanza n. 231/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a. Della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1160 del 05/06/2026 avente ad oggetto: Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative. Indizione procedure comparative e approvazione relativi atti (art. 4 Legge 118/2002). b. del bando/avviso/disciplinare pubblico denominato “AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI N. 86 CONCESSIONI DI BENI DEMANIALI MARITTIMI DEL LITORALE DI TERRACINA PER FINALITA’ TURISTICHE E RICREATIVE”, nonché i seguenti allegati: 1. Schede descrittive dei beni demaniali in affidamento; 2. Schema di concessione 3. Modello di domanda di partecipazione 4. Modello di Offerta economica 5. Norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement – Terracina Tuttogare 6. Tabella valori indennizzo massimo indicato per ciascuna tipologia di concessione 7. Modello e istruzioni per la redazione del PEF, in tutte le parti cui prescrive che con l’approvazione del redigendo P.U.A. tutti i concessionari dovranno uniformarsi allo stesso a nulla valendo che il nuovo P.U.A. sia stato approvato successivamente al rilascio dell’atto concessorio emesso in loro favore. Per quanto occorrer possa: c. della delibera di G.M del Comune di Terracina N. 45 del 30/03/2026 con oggetto concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive del Comune di Terracina. Atto di indirizzo per la definizione del “bando/disciplinare di affidamento tipo” per le procedure competitive di assegnazione. d. di ogni ulteriore atto pregiudiziale, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale che ha indetto procedure comparative per l'affidamento di 86 concessioni demaniali marittime, con relativo avviso, disciplinare e atti allegati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione comunale, l'avviso pubblico e gli atti collegati relativi all'affidamento competitivo di 86 concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Hanno contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, il mancato rispetto dei criteri previsti dall'art. 4 della legge n. 118/2022; l'abnormità delle clausole relative al redigendo PUA, che avrebbero imposto ai futuri concessionari di uniformarsi al nuovo piano anche se approvato dopo il rilascio della concessione; la mancata previsione o determinazione dell'indennizzo dovuto ai concessionari uscenti; l'incompetenza della Giunta comunale; nonché, in via preliminare, la propria legittimazione e interesse a ricorrere, contestati dal Comune per non avere dimostrato l'impossibilità concreta di formulare un'offerta. I ricorrenti hanno inoltre dedotto un pregiudizio cautelare derivante dall'indizione della gara e dalla possibile perdita della posizione concessoria.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, allo stato, sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che la censura sul mancato rispetto dei criteri dell'art. 4 della legge n. 118/2022 è prima facie smentita dall'avviso, il quale contiene una griglia analitica di criteri e sub-criteri. La clausola relativa al PUA non è stata ritenuta manifestamente abnorme, poiché la procedura prevede il recesso senza oneri, consente l'adeguamento dell'offerta, il PUA risulta in fase avanzata e conoscibile, e la giurisprudenza ammette l'indizione di gare anche in assenza di un PUA definitivo. La censura sull'indennizzo è stata ritenuta priva di fumus, richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la mancata adozione del decreto ministeriale non impedisce lo svolgimento delle gare; inoltre, il Comune aveva attivato una procedura peritale e fissato un tetto massimo all'indennizzo. Anche la censura di incompetenza della Giunta è stata ritenuta prima facie infondata. Il TAR ha riservato al merito l'approfondimento della possibile parziale inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, osservando tuttavia che i ricorrenti sono operatori professionali con pluridecennale esperienza e, pertanto, in grado di formulare offerte consapevoli. Quanto al periculum, ha escluso l'urgenza poiché i ricorrenti possono partecipare alla gara; la perizia estimativa sarebbe stata pubblicata prima della scadenza del termine di 120 giorni per la presentazione delle offerte; l'indennizzo, con tetto massimo di 100.000 euro, sarebbe stato determinato prima del perfezionamento del titolo concessorio. Al contrario, la sospensione avrebbe paralizzato l'intera procedura relativa a 86 concessioni, arrecando un grave pregiudizio all'interesse pubblico alla loro tempestiva assegnazione prima della stagione balneare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 118/2022

    La previsione dei criteri per l'affidamento delle concessioni è ritenuta prima facie rispettata quando l'avviso contiene una griglia analitica di criteri e sub-criteri.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, respinta dal TAR per l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 4 l. 118/2002

    È indicata nell'oggetto della determinazione impugnata quale base normativa delle procedure comparative; l'ordinanza non chiarisce se il riferimento corretto sia alla legge n. 118/2022.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la censura relativa al rispetto dei criteri legislativi di assegnazione di concessioni demaniali marittime non presenta fumus quando l'avviso di gara contiene una griglia analitica e verificabile di criteri e sub-criteri.
  • L'indizione di una gara per concessioni demaniali marittime non è, di per sé, illegittima per l'assenza di un PUA definitivo, quando il piano sia in fase avanzata e conoscibile e la lex specialis preveda strumenti di recesso senza oneri e di adeguamento dell'offerta.
  • La mancata adozione del decreto ministeriale relativo alla determinazione dell'indennizzo spettante ai concessionari uscenti non impedisce, in sede cautelare, lo svolgimento della gara se l'amministrazione ha attivato una procedura peritale e ha predeterminato un tetto massimo, assicurando la determinazione dell'indennizzo prima del perfezionamento del titolo concessorio.
  • Il periculum in mora è escluso quando il concessionario uscente può partecipare alla procedura competitiva e gli elementi economici rilevanti, inclusa la perizia estimativa, saranno resi disponibili prima della scadenza per la presentazione delle offerte; il pregiudizio pubblico derivante dalla paralisi di una procedura riguardante numerose concessioni può prevalere sull'interesse individuale alla sospensione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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