Cassazione Penale, Ordinanza n. 12844/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28/03/2025. La vicenda riguarda una contestazione di truffa in relazione a una operazione di compravendita immobiliare preliminare: secondo la sentenza di merito, il venditore avrebbe taciuto in modo malizioso l'esistenza di gravami sull'immobile, avrebbe indicato una polizza fideiussoria in realtà inesistente e avrebbe dissimulato il proprio stato di insolvenza. Con il primo motivo si denunciava violazione di legge sul computo della prescrizione, sostenendo che il termine fosse maturato prima della decisione di appello; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, perché dal verbale di primo grado risultava l'adesione del difensore all'astensione delle Camere Penali e un ulteriore rinvio per impedimento del difensore, con sospensioni che facevano maturare la prescrizione solo dopo la sentenza d'appello. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza di artifizi e raggiri ex art. 640 c.p.; la Corte lo ha ritenuto mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello, dove erano state affrontate specificamente le censure difensive sui profili dell'occultamento dei gravami, della polizza fideiussoria inesistente e della dissimulazione dell'insolvenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo sulla prescrizione, perché il termine non era ancora maturato alla data della sentenza d'appello, e ha reputato il secondo motivo una pedissequa reiterazione di censure già respinte dalla Corte territoriale in modo puntuale e congruo. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte lo richiama per individuare il delitto di truffa e rileva che le censure difensive sugli artifizi e raggiri erano già state puntualmente esaminate e disattese in appello.
È richiamato implicitamente attraverso il calcolo delle sospensioni del termine prescrizionale, che risultano aggiungersi al decorso ordinario del termine per il reato contestato.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di prescrizione, nel giudizio di legittimità il motivo è infondato quando il calcolo del termine non tenga conto delle sospensioni legalmente intervenute nel corso del processo, come quelle derivanti dall'adesione del difensore a un'astensione collettiva e da un ulteriore impedimento del difensore.
- Quando la sentenza di merito ha già affrontato specificamente le doglianze difensive sulla sussistenza di artifizi e raggiri nella truffa, il ricorso che riproponga le medesime censure senza confrontarsi in modo critico con la motivazione di appello è inammissibile perché meramente reiterativo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge.
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