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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35074/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 19/11/2024. Deduce un unico motivo di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 43 e 648 c.p. Il ricorso viene presentato come critica alla valutazione della Corte territoriale sulla componente psicologica del fatto, sostenendo in sostanza che la condotta non sarebbe stata sorretta da dolo eventuale ma da colpa cosciente. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze si limitano a riproporre in modo pedissequo i motivi già prospettati in appello e già disattesi, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza offrire una critica argomentata effettivamente specifica.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Precisa che il motivo è indeducibile perché non specifico, essendo una mera reiterazione delle censure di appello già esaminate e respinte dalla Corte di merito. Richiama, in particolare, il passaggio della sentenza impugnata nel quale è stata ritenuta la sussistenza del dolo eventuale e non della colpa cosciente, valorizzando l'elevato livello di esperienza dell'imputato nel settore. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve tradursi in una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello non soddisfa tale requisito.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato nel confronto tra dolo eventuale e colpa cosciente quale norma dell'elemento soggettivo del reato.

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata nel ricorso come disposizione incriminatrice rispetto alla quale veniva contestato l'elemento soggettivo.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia che si limitino a reiterare senza reale sviluppo critico le doglianze già dedotte in appello e disattese dalla decisione di merito.
  • La funzione del motivo di ricorso è quella di offrire una critica argomentata e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata; la mera ripetizione di censure precedenti non assolve a tale onere.
  • In presenza di una motivazione di merito che valorizzi elementi fattuali significativi, come l'esperienza professionale dell'agente, la censura sull'elemento soggettivo non può limitarsi a un'affermazione apodittica contrapposta alla ricostruzione del giudice di merito.
  • Il diverso inquadramento tra dolo eventuale e colpa cosciente è questione di merito che, se già affrontata e motivata dalla sentenza impugnata, non può essere efficacemente devoluta in cassazione senza una critica specifica ai passaggi motivazionali decisivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiDolo eventualeColpa coscienteOnere della prova

Testo integrale

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