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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28459/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello per omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e IRES relative a due annualità, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello e contro l'ordinanza con cui era stato rigettato il concordato e, in sostanza, respinta anche la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Con il primo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui aveva negato l'accesso alla messa alla prova, assumendo che la Corte territoriale avesse valorizzato elementi non previsti dalla disciplina: in particolare, l'asserita impossibilità di ammettere il beneficio per le ricadute sulla confisca in danno della società e la ritenuta inadeguatezza della somma offerta a titolo riparatorio rispetto al danno, senza considerare che il risarcimento integrale non è una precondizione per l'ammissione e che occorre valutare il massimo sforzo esigibile in rapporto alle condizioni economiche dell'imputato, eventualmente acquisendo informazioni istruttorie. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che la Corte di merito non avrebbe risposto alla doglianza relativa alla mancanza di dolo specifico, poiché la gestione effettiva della società era in capo a un amministratore di fatto e l'imputato sarebbe stato un mero amministratore di diritto, non potendosi desumere la volontà evasiva da una semplice omissione o negligenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato solo il primo motivo e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla messa alla prova, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo esame della richiesta, anche mediante eventuali indagini sulle condizioni economico-patrimoniali dell'imputato e sulla congruità della somma offerta quale espressione del massimo sforzo esigibile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità/aspecificità, perché meramente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Restano definitivamente accertati, sul piano storico, la riferibilità dei fatti all'imputato e la sussistenza degli elementi integrativi delle condotte contestate.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    norma incriminatrice contestata per l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali IVA e IRES.

  • art. 168-bis c.p.

    la messa alla prova richiede la previsione di condotte riparatorie e risarcitorie, ma il risarcimento non è necessariamente integrale e immediato; va valutata la possibilità concreta di adempiere in rapporto alla situazione economica dell'imputato.

  • art. 464-bis c.p.p.

    disciplina l'istanza di messa alla prova; il giudice può acquisire informazioni sulle condizioni economiche del richiedente per modulare programma, termini e modalità degli adempimenti riparatori.

  • art. 464-quater c.p.p.

    richiamato quale disposizione della procedura di ammissione alla messa alla prova.

  • art. 464-quinquies c.p.p.

    il giudice, con l'ordinanza di sospensione, stabilisce il termine per l'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi riparatori, anche rateali se vi sia consenso della persona offesa.

  • art. 599-bis c.p.p.

    norma sul concordato in appello; il provvedimento di rigetto del concordato non è di per sé ricorribile per cassazione, ma resta censurabile in appello il rigetto della richiesta di messa alla prova.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.

    censure dedotte per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato in tema di requisiti di specificità dell'atto di impugnazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo di ricorso, anche per difetto di correlazione con la sentenza impugnata, comporta inammissibilità.

  • art. 133 c.p.

    criteri per valutare l'adeguatezza del programma di messa alla prova, anche in relazione alle condizioni di vita ed economiche dell'imputato.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, il risarcimento del danno non costituisce una condizione preliminare e necessaria di ammissibilità: ciò che rileva è la concreta idoneità delle condotte riparatorie e la loro riferibilità al massimo sforzo esigibile dall'imputato in base alle sue condizioni economiche.
  • Il giudice deve valutare il programma di messa alla prova alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., verificando non solo la finalità risocializzante ma anche la coerenza delle prescrizioni con la concreta situazione personale ed economica dell'interessato.
  • In presenza di una richiesta di messa alla prova accompagnata da disponibilità al risarcimento, non è legittimo negare l'accesso al beneficio perché il danno non è stato integralmente risarcito o perché la somma offerta non copre l'intero pregiudizio; occorre invece accertare se l'offerta rappresenti lo sforzo massimo concretamente sostenibile.
  • La Corte di appello che rigetti una censura relativa alla messa alla prova deve confrontarsi in modo puntuale con le ragioni dedotte in impugnazione; il mero richiamo a elementi non decisivi o a motivazioni apodittiche integra vizio di motivazione e violazione di legge.
  • Nel ricorso per cassazione, la riproposizione pedissequa delle censure già formulate in appello, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata, determina aspecificità del motivo e inammissibilità.
  • Ai fini della responsabilità per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, la contestazione dell'esistenza di un amministratore di fatto non esclude, di per sé, la responsabilità dell'amministratore di diritto, quando la motivazione di merito evidenzi elementi che consentano di riferire a quest'ultimo la consapevolezza e l'assunzione dell'obbligo dichiarativo.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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