Cassazione Penale, Ordinanza n. 08136/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva. Con il primo motivo deduceva la pretesa illogicità della motivazione e il travisamento della prova, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere provata la distrazione dei beni. Con il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, lamentando l'assenza di una risposta specifica sul punto in appello. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e indeterminato, perché non confrontava in modo puntuale i beni pignorati con quelli asseritamente distratti; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il beneficio non poteva essere concesso in presenza di precedenti sospensioni condizionali già fruite, anche se relative a condanne poi amnistiate o riabilitate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non individuava con precisione gli elementi posti a base della censura di travisamento della prova. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché il diniego della sospensione condizionale era comunque corretto in presenza di precedenti condanne già assistite dal beneficio. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La memoria depositata oltre il termine non può essere considerata.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare con precisione gli elementi posti a base della censura; altrimenti è generico e inammissibile.
La sospensione condizionale non può essere concessa quando ricorrono precedenti ostativi che impediscono una nuova fruizione del beneficio.
La reiterazione della sospensione condizionale è preclusa anche se le precedenti condanne sono state successivamente amnistiate o oggetto di riabilitazione, poiché restano gli effetti penali ostativi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di travisamento della prova richiede una critica puntuale e comparativa degli elementi probatori posti a confronto dalla decisione impugnata; la mera riproduzione di documenti o elenchi non basta.
- Un motivo di ricorso è generico quando non consente al giudice di legittimità di individuare in modo chiaro il rilievo mosso alla motivazione della sentenza impugnata.
- La mancata risposta del giudice di merito su un motivo di appello non comporta annullamento se la doglianza è comunque manifestamente infondata e, quindi, il ricorrente non ha interesse concreto alla cassazione con rinvio.
- La sospensione condizionale della pena non è reiterabile quando l'imputato abbia già fruito in passato di due sospensioni condizionali, anche se per condanne poi amnistiate o riabilitate, poiché tali vicende non eliminano gli effetti penali ostativi rilevanti ai fini del beneficio.
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