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Sentenza

Sentenza del 13/12/2024 n. 32338 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva notificato al notaio un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, applicando l’aliquota dello 0,50% sul valore di 4.000.000 euro per la cessione pro solvendo, a fini di garanzia, di crediti maturati e maturandi della Eliseo Srl verso il Ministero, in relazione a un’apertura di credito bancaria fino a 3.500.000 euro. Il notaio sosteneva che la cessione fosse connessa al finanziamento e dovesse seguirne il trattamento fiscale. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della CTP e la conferma della decisione in appello, l’Agenzia ha contestato in Cassazione la violazione degli artt. 2, 3 e 10 del D.P.R. 633/1972 e dell’art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986: il mero collegamento tra finanziamento e cessione non consentiva di assoggettare unitariamente gli atti né di applicare alla cessione il regime del finanziamento, anche perché l’apertura di credito era già stata stipulata quando la cessione è intervenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia. Ha stabilito che il collegamento negoziale, di per sé, non basta a trattare più atti autonomi come un’unica operazione fiscale: occorre verificare gli effetti dei singoli negozi e che tra essi sussista un vincolo di connessione o compenetrazione immediata e necessaria, non dipendente dalla sola volontà delle parti. Nel caso concreto, l’apertura di credito era stata stipulata prima della cessione; quest’ultima aveva funzione accessoria di garanzia e non era elemento qualificante della causa del finanziamento. La cessione non costituiva inoltre una prestazione remunerata imponibile IVA. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 519/22 e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso originario del notaio, lasciando efficace l’avviso di liquidazione. Spese dei giudizi di merito compensate; il notaio è stato condannato a pagare all’Agenzia 2.410 euro per il giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    il primo è contrassegnato da una causa unica, mentre, in caso di collegamento, distinti ed autonomi negozi si riannodano ad una fattispecie pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili: di qui la tassazione separata di ciascuno di essi

    La tassazione dipende dalla struttura effettiva degli atti: un negozio complesso con causa unica è distinto da più negozi autonomi collegati, ciascuno dei quali è tassato separatamente.

  • Art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il che, giustappunto in relazione alla richiamata natura d'imposta d'atto dell'imposta di registro, è d'ostacolo alla ricerca di una causa reale ed unitaria di un complessivo regolamento negoziale, al fine della riqualificazione dei due distinti atti, in base all'art. 20 del D.P.R. 131 del 86

    L’imposta di registro considera l’atto e i suoi effetti giuridici; l’art. 20 non consente di fondere atti distinti e autonomi in un’unica operazione sulla base della causa complessiva o delle intenzioni delle parti.

  • Art. 1260 c.c.

    La cessione del credito, infatti, ai sensi dell'art. 1260 c.c. è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni, nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso ed al quale si applica il principio della cosiddetta "presunzione di causa", che può anche non essere indicata nello stesso negozio.

    La cessione del credito può avere funzioni e titoli diversi, gratuiti oppure onerosi; la sua qualificazione fiscale va quindi ricavata dalla funzione concreta e dagli effetti dell’atto, non presunta dal solo collegamento con un finanziamento.

  • Art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione, una volta cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Per stabilire se più atti collegati debbano ricevere un trattamento fiscale unitario, occorre verificare se costituiscano un unico negozio con causa unica oppure negozi autonomi, ciascuno diretto a un interesse immediato identificabile. Il semplice collegamento economico o negoziale non basta a imporre una tassazione unitaria.
  • La connessione rilevante ai fini della tassazione unica deve risultare dalla legge o da un’esigenza oggettiva del negozio e consistere in un vincolo immediato e necessario; non è sufficiente che le parti abbiano collegato gli atti o che uno sia presentato come condizione dell’altro.
  • Una cessione di crediti stipulata dopo che il finanziamento è già stato concluso, con la sola funzione di garantire il recupero del credito, può restare un atto autonomo e soggetto al proprio trattamento fiscale, anziché seguire quello del finanziamento.
  • La cessione di un credito non costituisce automaticamente una prestazione imponibile IVA: per l’imponibilità occorre un rapporto di scambio tra servizio e controvalore effettivo, con un nesso diretto tra prestazione e compenso.

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