Cassazione Civile, Ordinanza n. 29374/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta per accertare il saldo effettivo di un conto corrente bancario, ritenuto affidato, previa eliminazione di addebiti contestati come illegittimi: interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto e spese non dovute, oltre alla verifica di un'eventuale usurarietà dei tassi debitori. Il tribunale aveva accolto la domanda dopo CTU, ricostruendo il saldo a favore della correntista; la corte d'appello aveva invece ridotto sensibilmente il saldo favorevole, accogliendo l'eccezione di prescrizione della banca e ritenendo corretto individuare le rimesse solutorie sul saldo banca, cioè sul saldo derivante dagli addebiti originari, non sul saldo rettificato. Con il ricorso per cassazione la correntista ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1423, 2934, 2935 e 2697 c.c. (nel testo è indicato anche 2967, ma il riferimento sostanziale è all'onere della prova), sostenendo in sintesi che: le rimesse solutorie andavano individuate solo dopo aver espunto dal conto gli addebiti illegittimi; la banca era onerata di provare la natura solutoria delle rimesse prescritte; non potevano considerarsi solutori né gli interi movimenti competenze, né gli importi registrati in presenza di saldo attivo o entro il fido, né le risultanze degli estratti scalari da sole; occorreva la prova della data effettiva dei versamenti/prelevamenti e del superamento del fido.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura principale relativa al criterio di individuazione delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione. Ha affermato che, nelle controversie di conto corrente con apertura di credito e contestazione di addebiti illegittimi, la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse deve essere compiuta solo dopo la rettifica del saldo, cioè espungendo dal conto tutte le poste indebitamente addebitate e dichiarate nulle. Di conseguenza, il dies a quo della prescrizione dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. decorre soltanto per la parte di rimessa che, sul saldo rettificato, superi il limite del fido. Accolto tale motivo, gli ulteriori profili di censura sono stati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale norma sulla nullità delle clausole o poste illegittime poste a base degli addebiti bancari
richiamato in relazione agli effetti della nullità e al recupero delle somme indebitamente addebitate
richiamato per la prescrizione estintiva dell'azione di ripetizione
richiamato per il decorso della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere
richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma la Corte lo reputa inconferente nel motivo così formulato
la Corte lo applica alla ripetizione dell'indebito e afferma che la prescrizione decorre solo per la parte di rimessa realmente solutoria sul saldo rettificato
richiamato dalla Corte per ribadire l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, ferma la prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme indebitamente pagate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
utilizzato per qualificare i vizi dedotti nel ricorso per cassazione
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
richiamato con riferimento ai requisiti di chiarezza e sinteticità del ricorso per cassazione
norma di riferimento per la condictio indebiti e il termine di decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie
Massime di principio
- Nelle controversie bancarie aventi a oggetto l'accertamento del saldo e la ripetizione di indebito, la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse va valutata solo dopo aver eliminato dal conto gli addebiti illegittimi o nulli, così da ricostruire il saldo effettivo del rapporto.
- Ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., il termine decorre soltanto per la quota di versamento che, sul saldo rettificato, ecceda il limite dell'affidamento; non è corretto prendere come base il saldo banca formato da addebiti contestati.
- La nullità delle clausole o delle prassi bancarie illegittime è imprescrittibile, ma la prescrizione può colpire la sola azione di ripetizione delle somme effettivamente pagate in modo solutorio.
- Quando il ricorso per cassazione è complessivamente comprensibile, una formulazione non perfettamente ordinata o la commistione di più profili di censura non comportano automaticamente inammissibilità, se le doglianze possono essere agevolmente individuate.
- L'estratto scalare o la documentazione contabile possono essere utilizzati per la ricostruzione del rapporto, ma la verifica della prescrizione e delle rimesse solutorie deve avvenire sul saldo depurato dalle poste illegittime, non sul saldo contabile originario.
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