Cassazione Civile, Ordinanza n. 28097/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Un ente territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale convenne in giudizio un soggetto chiedendo il risarcimento del danno; il Tribunale accolse la domanda e la Corte d'appello rigettò l'appello dell'originario convenuto. In cassazione il soccombente dedusse, con un solo motivo, la violazione di legge e l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente interpretato la censura proposta in appello, ritenendo che essa riguardasse la mancanza di procura alle liti, mentre in realtà atteneva alla mancanza, al momento della costituzione in giudizio, della deliberazione dell'ente di stare in giudizio; aggiunse inoltre che la Corte d'appello avrebbe erroneamente affermato un concorso tra giurisdizione ordinaria e contabile con riferimento al danno erariale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il ricorrente non aveva rispettato il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti imposto dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. Il ricorso conteneva solo indicazioni estremamente scarne sulla domanda risarcitoria, sull'accoglimento in primo grado e sul rigetto dell'appello, senza fornire alla Corte una chiara e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale, delle difese delle parti, dello svolgimento del giudizio e del contenuto della sentenza impugnata. Per effetto del rigetto processuale, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo formulato dal ricorrente era prospettato come omesso esame di un fatto decisivo; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto del requisito di esposizione sommaria dei fatti.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti, compresa la sentenza impugnata; la mancanza di tale esposizione comporta inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto l'obbligo, per il soccombente nel ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per individuare l'importo dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un'esposizione sommaria ma sufficientemente chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali della controversia.
- Il requisito dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. non è un mero formalismo: serve a consentire alla Corte di comprendere il significato e la portata delle censure senza dover consultare autonomamente gli atti o la sentenza impugnata.
- Per soddisfare l'onere di esposizione dei fatti, il ricorso deve riportare, almeno in sintesi, domande, eccezioni, difese, sviluppo del processo e contenuto essenziale della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e, se ricorrono i presupposti temporali e normativi, è tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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