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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 2066 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso del maggior tributo versato per effetto della mancata applicazione, nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1995-1996, della riduzione a metà dell'aliquota IRPEG prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973. La CTR aveva negato il beneficio ritenendo sufficiente, per escluderlo, il fatto che la Fondazione detenesse una partecipazione di controllo in un'azienda bancaria, ceduta solo il 30 settembre 1996. In cassazione la Fondazione ha dedotto sei motivi, tra cui vizi di motivazione, violazioni processuali, violazione del giudicato esterno e violazione della normativa sull'agevolazione fiscale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per violazione dell'art. 366-bis c.p.c.; ha respinto il secondo e il terzo, escludendo che la motivazione della CTR fosse apparente o incomprensibile; ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il quarto motivo, relativo a eccezioni nuove dell'Agenzia; ha respinto il quinto, escludendo l'efficacia del giudicato formatosi per una diversa annualità in ragione del principio di autonomia dei periodi d'imposta. Ha invece accolto il sesto motivo: la sola detenzione di una partecipazione di controllo bancaria non basta, di per sé, a negare l'agevolazione. Occorre valutare concretamente l'attività svolta dalla Fondazione nell'anno d'imposta e verificare se essa abbia dimostrato di aver esercitato in via prevalente o esclusiva attività di promozione sociale e culturale, anziché attività di controllo e governo delle partecipazioni bancarie. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR delle Marche, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6

    Prevede la riduzione a metà dell'aliquota IRPEG per determinati enti aventi finalità esclusivamente culturali e di interesse generale. Il beneficio non può essere applicato automaticamente alle fondazioni bancarie, ma può spettare se esse dimostrano di avere svolto concretamente, nell'anno considerato, attività prevalente o esclusiva di promozione sociale e culturale.

  • D.Lgs. n. 356 del 1990, artt. 11 e 12

    Disciplina gli enti titolari di partecipazioni bancarie e il vincolo di detenzione delle partecipazioni. La titolarità di una partecipazione di controllo costituisce elemento presuntivo dell'esercizio di attività di controllo e governo della banca, ma non esclude in modo assoluto la possibilità di fruire dell'agevolazione.

  • D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12

    La riforma ha riconosciuto, a determinate condizioni, la qualifica di fondazione di diritto privato e il regime tributario degli enti non commerciali, ma tale disciplina non ha valore interpretativo né efficacia retroattiva per i periodi anteriori.

  • Art. 2697 c.c.

    La Fondazione che invoca l'agevolazione deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, dimostrando l'attività concretamente svolta nell'anno fiscale rilevante.

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi su una determinata annualità non si estende automaticamente a un'altra annualità, quando il riconoscimento del beneficio dipende da circostanze concrete variabili di anno in anno.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale applicabile era necessario formulare, per i motivi pertinenti, un autonomo e sintetico momento di sintesi o quesito idoneo a delimitare immediatamente la questione sottoposta alla Corte.

  • Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia meramente formale, generica, incomprensibile o priva dell'indicazione della ratio decidendi. Non è sufficiente lamentare che la motivazione sia semplicemente non adeguata o non condivisibile.

Massime di principio

  • La detenzione di una partecipazione di controllo in una banca può far presumere l'esercizio di attività di controllo e governo, ma non comporta automaticamente la perdita dell'agevolazione fiscale.
  • Per ottenere un beneficio fiscale fondato sulla natura e sull'attività dell'ente, il contribuente deve fornire una prova concreta e riferita allo specifico periodo d'imposta dell'attività effettivamente svolta.
  • Il giudice deve valutare complessivamente l'attività dell'ente nell'anno interessato, considerando non solo la struttura proprietaria, ma anche finalità perseguite, modalità operative e attività concretamente esercitate.
  • Le decisioni favorevoli relative a un diverso periodo d'imposta non producono normalmente giudicato esterno, se il beneficio dipende da fatti mutevoli di anno in anno.
  • Una motivazione giudiziale è apparente solo se manca sostanzialmente la spiegazione della decisione; una motivazione sintetica ma ancorata a fatti specifici può essere sufficiente.
  • Nei giudizi tributari di rimborso, il contribuente deve dimostrare i fatti che fondano il diritto restitutorio, mentre l'Amministrazione non deve necessariamente contestare analiticamente ogni fatto non posto a suo carico dall'onere probatorio.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente il beneficio fiscale: impone al giudice di merito un nuovo esame, verificando se la prova dell'attività agevolabile sia stata effettivamente raggiunta.

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