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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 608 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Art. 63 d.lgs. 546/1992 - Riassunzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il testo non riporta gli estremi della controversia né le parti o i motivi specifici di un ricorso. Enuncia il principio relativo alla mancata riassunzione del giudizio tributario di rinvio entro un anno dalla pubblicazione della sentenza di cassazione con rinvio.

La decisione

Secondo il principio riportato, se il giudizio di rinvio non viene riassunto entro un anno dalla pubblicazione della sentenza di cassazione con rinvio, si estingue l'intero processo e diventano inefficaci le sentenze pronunciate nel corso del giudizio. Restano salvi il giudicato interno eventualmente formatosi e gli effetti interruttivi della prescrizione, insieme agli atti compiuti nel processo, ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.c. Il testo non indica l'esito di una specifica controversia, le parti, le spese o ulteriori statuizioni.

Norme richiamate

  • Art. 63 d.lgs. 546/1992

    In sede di giudizio di rinvio la mancata riassunzione dello stesso entro un anno dalla data di pubblicazione della sentenza di cassazione con rinvio provoca l'estinzione dell'intero processo e l'inefficacia delle sentenze emesse nel corso del giudizio, salva l'applicabilità del giudicato interno formatosi nel processo, nonché dell'azione interruttiva della prescrizione insieme a tutti gli atti compiuti nel giudizio ex art.310,co.2°, c.p.c.

    La riassunzione del giudizio tributario di rinvio deve avvenire entro un anno dalla pubblicazione della sentenza di cassazione con rinvio; in mancanza, il processo si estingue e le sentenze emesse nel suo corso perdono efficacia, ferme le eccezioni indicate.

  • Art. 310, comma 2, c.p.c.

    salva l'applicabilità del giudicato interno formatosi nel processo, nonché dell'azione interruttiva della prescrizione insieme a tutti gli atti compiuti nel giudizio ex art.310,co.2°, c.p.c.

    L'estinzione non cancella gli effetti interruttivi della prescrizione né gli atti compiuti nel processo, secondo il rinvio all'art. 310, comma 2, c.p.c. contenuto nel testo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario di rinvio, il termine annuale per la riassunzione decorre dalla pubblicazione della sentenza della Cassazione che dispone il rinvio; la sua inosservanza determina l'estinzione dell'intero processo.
  • L'estinzione rende inefficaci le sentenze emesse nel corso del giudizio, ma non travolge il giudicato interno già formatosi.
  • Restano inoltre salvi gli effetti interruttivi della prescrizione e gli atti compiuti nel processo, nei termini richiamati dall'art. 310, comma 2, c.p.c.
  • Il testo fornito enuncia un principio e non identifica le parti né l'esito di una decisione concreta; non consente quindi di determinare un vincitore effettivo.

Testo integrale

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