Sentenza del 03/02/2016 n. 607 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ICI - Contemporaneo utilizzo di più di un'unità catastale come abitazione principale - Avviso di accertamento - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l’avviso di accertamento ICI, ritenendo applicabile l’aliquota agevolata per l’abitazione principale a più unità catastali utilizzate contemporaneamente come abitazione principale. La contestazione riguarda l’interpretazione dell’art. 8 del d.lgs. 504/1992: se il beneficio possa essere negato per il solo fatto che l’abitazione è composta o identificata catastalmente da più unità immobiliari.
La decisione
La contestazione è stata accolta e l’avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo. È stato stabilito che l’utilizzo contemporaneo di più unità catastali come abitazione principale non impedisce di applicare a ciascuna l’aliquota prevista per tale abitazione, poiché l’art. 8 del d.lgs. 504/1992 definisce l’abitazione principale senza limitarla a una sola unità immobiliare. Il testo fornito non specifica importi, date, grado di giudizio o statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, il contemporaneo utilizzo di più di un'unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte le unità immobiliari, dell'aliquota prevista per l'abitazione principale, tenuto presente il disposto di cui all'art. 8 del d.lgs. 504/1992 che definisce il concetto di abitazione principale a prescindere dal numero di immobili.
Il beneficio relativo all’abitazione principale può applicarsi a più unità catastali utilizzate contemporaneamente come tale; il numero delle unità non è, da solo, motivo per negare l’aliquota agevolata.
Massime di principio
- In una controversia ICI analoga, la presenza di più unità catastali non esclude automaticamente il trattamento previsto per l’abitazione principale: occorre considerare il loro effettivo utilizzo come abitazione principale.
- Il principio riportato non comporta un’estensione automatica del beneficio a immobili distinti che non siano effettivamente utilizzati come abitazione principale; la decisione riguarda il contemporaneo utilizzo delle unità a tale titolo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 161 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 412 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 608 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 635 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 988 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →