Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Varese

ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini - Obbligo di denuncia penale - Termini.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento relativo ad annualità per le quali erano già scaduti i termini ordinari previsti dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973. L'Ufficio aveva svolto una verifica generale e invocato il raddoppio dei termini, ma non aveva chiarito perché avesse proseguito l'attività né risultava che l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 331 c.p.p. fosse stato adempiuto prima della scadenza ordinaria. La contribuente ha contestato che le annualità fossero ormai definitivamente chiuse.

La decisione

È stato affermato che il raddoppio dei termini può operare soltanto quando l'obbligo di denuncia penale sia stato adempiuto prima della scadenza del termine ordinario di accertamento. Nel caso descritto, la verifica eseguita dopo la scadenza e l'assenza di un tempestivo adempimento dell'obbligo di denuncia non consentivano di avvalersi del raddoppio: l'accertamento relativo alle annualità decadute non poteva quindi essere mantenuto. Il testo fornito non indica gli estremi della sentenza, il grado del giudizio, le annualità o gli importi, né le statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 331 c.p.p.

    Il raddoppio dei termini opera soltanto se l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., sia stato adempiuto prima della scadenza ordinaria dei termini per l'accertamento.

    L'obbligo di denuncia penale deve essere adempiuto entro la scadenza ordinaria del termine di accertamento perché possa giustificarsi il raddoppio; una denuncia successiva non consente di recuperare un termine già scaduto.

  • Art. 43 d.P.R. 600/1973

    La contribuente abbia fatto presente che le annualità erano ormai chiuse per il disposto dell'art. 43 del d.P.R, 600/1973.

    La norma individua i termini ordinari entro i quali l'Amministrazione può esercitare il potere di accertamento; una volta scaduti, l'accertamento è precluso salvo che ricorrano i presupposti per il raddoppio dei termini.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non è automatico per il solo fatto che l'ipotesi di evasione possa avere rilievo penale: occorre che l'obbligo di denuncia sia stato adempiuto prima della scadenza del termine ordinario.
  • Una verifica avviata o proseguita dopo la decadenza non riapre di per sé il termine ordinario e non sostituisce il tempestivo adempimento dell'obbligo di denuncia.
  • Per valutare la tempestività dell'accertamento occorre verificare la scadenza del termine ordinario applicabile e, separatamente, la data in cui è stato adempiuto l'obbligo di denuncia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.