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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 412 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

testo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza della CTP di Agrigento n. /01/12, pronunciata il 22/12/2011 e depositata il 05/06/2012, che aveva accolto il ricorso contro la cartella di pagamento notificata il 07/03/2011. La cartella, relativa alla dichiarazione Modello Unico 2008 per il periodo d’imposta 2007, comprendeva imposta, interessi e sanzioni derivanti dal controllo automatizzato e dal disconoscimento di un credito IVA di 4.655 euro riportato dall’anno 2006. L’Agenzia sosteneva che la dichiarazione 2007 fosse tardiva, che i quadri IVA fossero stati omessi anche nella dichiarazione integrativa del 29/09/2008 e che il credito non potesse essere utilizzato in una dichiarazione successiva se non dichiarato nell’anno di maturazione. T.V. eccepiva inoltre che tali deduzioni fossero domande o eccezioni nuove vietate in appello e contestava che l’Ufficio avesse provato l’annullamento della dichiarazione integrativa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’eccezione di novità in appello: le deduzioni dell’Agenzia erano mere difese e integrazioni del quadro probatorio, ammesse ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, non nuove eccezioni in senso stretto. Nel merito, ha rigettato l’appello perché l’Agenzia, sulla quale gravava l’onere di dimostrare l’erroneità della sentenza impugnata, non aveva provato né l’invalidità della dichiarazione del 2006 né l’annullamento della dichiarazione integrativa. Il Modello Unico 2007, presentato il 28/09/2007, era tempestivo entro i 90 giorni; la dichiarazione integrativa del 29/09/2008 riportava nei quadri IVA un credito di 4.655 euro, come risultava dalla copia integrale non disconosciuta. Non essendo stato provato l’annullamento né emesso un provvedimento di rettifica, e non essendo contestata nel merito la spettanza del credito, l’Ufficio non poteva disconoscerlo nel controllo della dichiarazione successiva. La CTR ha inoltre richiamato il principio per cui la dichiarazione è emendabile e il contribuente può contestare il tributo anche impugnando la cartella, pure dopo la scadenza del termine per la dichiarazione integrativa, se un errore comporta un prelievo superiore a quello dovuto per legge. Confermata la sentenza di primo grado; Agenzia condannata alle spese del secondo grado, liquidate in 900 euro oltre accessori di legge. Ogni ulteriore motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • Art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Vieta in appello nuove domande ed eccezioni in senso stretto, ma non impedisce mere difese o deduzioni probatorie che contestino i fatti costitutivi della pretesa o sostengano la posizione già assunta.

  • Art. 58, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    si tratta, infatti, di deduzioni volte a supportare la indicazione dei mezzi prova che fondano la pretesa tributaria, ed in quanto tali non soggette a limiti anche se dedotte per la prima volta in grado di appello (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2).

    Consente in appello la produzione di nuovi documenti; la CTR ha ricondotto a tale ambito le deduzioni dell’Agenzia dirette a integrare il quadro probatorio, ammissibili anche se formulate per la prima volta in appello.

  • Art. 2, commi 1 e 7, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    Il Modello Unico 2007 deve, infatti, considerarsi valido, ai sensi dell'art.2, comma 7, del DPR n.322/ 1998, essendo stato prodotto il 28/09/2007, e pertanto entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, fissato dal comma 1 dell'articolo sopra richiamato, nel testo vigente ratione temporis, per il 30 giugno 2007 ovvero in via telematica per il 31 luglio 2007.

    La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario è considerata valida. Nel caso concreto, il Modello Unico 2007 presentato il 28/09/2007 è stato ritenuto tempestivo rispetto alle scadenze applicabili, indicate dalla CTR nel 30 giugno 2007 o, per l’invio telematico, nel 31 luglio 2007.

  • Art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    Il contribuente può dunque contestare la debenza del tributo anche in sede d'impugnazione della cartella di pagamento, nonostante la scadenza del termine di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis, ove, per effetto di un errore commesso nella dichiarazione da lui presentata, derivi il suo assoggettamento ad un tributo più gravoso di quello previsto dalla legge.

    La CTR ha considerato la dichiarazione integrativa del 29/09/2008 rilevante per esporre il credito IVA dell’anno 2006. Ha inoltre richiamato il principio per cui la scadenza del termine previsto per la rettifica non preclude al contribuente di contestare, impugnando la cartella, un tributo maggiore derivante da un errore dichiarativo.

  • Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È la disposizione richiamata per il controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi da cui è derivata l’iscrizione a ruolo; la decisione non ne approfondisce ulteriormente la portata, ma esclude che il controllo consentisse di disconoscere il credito dichiarato senza prova dell’annullamento o rettifica della dichiarazione integrativa.

  • Art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Disciplina il controllo automatizzato IVA e la correzione degli errori materiali nel riporto delle eccedenze. La CTR ha ritenuto che non giustificasse il disconoscimento del credito nel caso concreto, poiché il credito risultava esposto nella dichiarazione integrativa dell’anno di maturazione e l’Ufficio non ne aveva provato l’annullamento o la rettifica.

  • Art. 2719 del codice civile

    Dalla copia integrale prodotta nel corso del giudizio di primo grado - della quale l'Agenzia delle Entrate non ha espressamente disconosciuto, ai sensi dell'art.2719 c.c., la conformità all'originale, e che, pertanto, è indubbiamente utilizzabile come prova - emerge che, contrariamente a quanto dedotto nell'appello, nella dichiarazione integrativa i quadri VA, VE, VF, VG e VL, relativi all'Iva, sono stati compilati ed in essi è stato evidenziato un importo a credito di 4.655,00.

    La copia fotografica o riprodotta fa prova se la conformità all’originale non è espressamente disconosciuta. Poiché l’Agenzia non aveva disconosciuto la conformità della copia integrale della dichiarazione integrativa, la CTR l’ha utilizzata per provare che i quadri IVA e il credito di 4.655 euro vi erano riportati.

  • Art. 53, comma 1, della Costituzione

    Il principio di capacità contributiva sostiene la possibilità di correggere una dichiarazione che, per errore, determinerebbe un prelievo maggiore di quello previsto dalla legge; un sistema che negasse in radice la rettificabilità della dichiarazione sarebbe incompatibile con tale principio.

  • Art. 97, comma 1, della Costituzione

    Il principio di correttezza oggettiva dell’azione amministrativa è richiamato a fondamento dell’emendabilità della dichiarazione, per evitare che un errore comporti un prelievo non dovuto secondo legge.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d’appello, è vietato introdurre nuove domande o eccezioni in senso stretto, ma sono ammesse mere difese e deduzioni probatorie che contestino i fatti o sostengano la pretesa già contenuta nell’atto impugnato.
  • Chi impugna la sentenza di primo grado, anche se è l’Amministrazione finanziaria, deve provare gli errori che attribuisce alla decisione impugnata; affermazioni non documentate non bastano a superare gli accertamenti del giudice di primo grado.
  • Una dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria è considerata valida secondo la disciplina applicabile. Occorre verificare le scadenze vigenti per il periodo d’imposta specifico.
  • La dichiarazione integrativa e la documentazione prodotta possono provare che un credito è stato dichiarato nell’anno di maturazione; una copia non contestata quanto alla conformità all’originale può essere utilizzata come prova.
  • L’Ufficio non può disconoscere un credito risultante dalla dichiarazione integrativa sulla sola base dell’affermazione di averla annullata: deve provare l’annullamento o documentare un provvedimento di rettifica.
  • La dichiarazione fiscale, in quanto dichiarazione di scienza e non atto negoziale, è in linea di principio emendabile. Il contribuente può far valere anche impugnando la cartella un errore che abbia prodotto un tributo superiore a quello previsto dalla legge, anche dopo la scadenza del termine per la dichiarazione integrativa.

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