Cassazione Civile, Ordinanza n. 37647/2022 del 23/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il dipendente comunale aveva già ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto ai buoni pasto per aver svolto il servizio in orari che, secondo la contrattazione decentrata, lo legittimavano a percepirli. La Corte d'appello aveva riformato la decisione, e la Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva dichiarato inammissibile il ricorso del dipendente per genericità e difetto di specificità/autonomia ex art. 366 c.p.c., ritenendo non adeguatamente indicati gli orari di lavoro osservati. Con il ricorso per revocazione il dipendente ha dedotto un presunto errore di fatto della Corte, sostenendo che questa avrebbe erroneamente percepito l'oggetto del giudizio d'appello, confondendo il tema della spettanza dei buoni pasto con l'accertamento concreto delle fasce orarie di lavoro; secondo il ricorrente, tale falsa percezione avrebbe inciso sulla valutazione di genericità del precedente ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di fatto revocatorio, poiché la doglianza investiva in realtà un apprezzamento giuridico-processuale sulla specificità e autonomia del ricorso per cassazione, correttamente formulato nella precedente decisione. La Corte ha inoltre ribadito che la specificazione delle fasce orarie di svolgimento della prestazione costituiva un presupposto evidente della censura proposta contro la disciplina contrattuale dei buoni pasto, essendo necessaria per confutare la ragione della nullità della disciplina decentrata rispetto alla contrattazione nazionale. Nessuna spesa è stata liquidata, perché il Comune non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
impone i requisiti di specificità e autonomia del ricorso per cassazione; la loro violazione giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso
regola la trattazione in camera di consiglio non partecipata e la comunicazione della proposta del relatore
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002
parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 20635/2017
richiamata come precedente conforme sul punto della distinzione tra errore di fatto revocatorio e valutazione della specificità del ricorso; il riferimento è chiaramente a Cass. n. 20635/2017
Massime di principio
- Non costituisce errore di fatto revocatorio la critica che investe la valutazione della Corte sulla specificità e autonomia del ricorso per cassazione, poiché tale valutazione attiene al giudizio giuridico-processuale e non a una falsa percezione di un dato processuale incontestato.
- Per fondare la pretesa a un beneficio collegato a fasce orarie di lavoro, la deduzione processuale deve indicare in modo puntuale gli orari concretamente osservati quando tali orari costituiscono il presupposto della censura contro la disciplina collettiva applicata.
- La revocazione non può essere utilizzata per riproporre, sotto forma di errore di fatto, contestazioni che mirano in realtà a rimettere in discussione il giudizio di inammissibilità già reso sulla base dell'art. 366 c.p.c.
- Quando la parte intimata non svolge difese nel giudizio di legittimità, non si procede alla liquidazione delle spese in suo favore; resta però possibile dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
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