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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38132/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Torino del 06/07/2023 che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 10/06/2011 - 14/11/2012 (reato: associazione per delinquere di stampo mafioso). Versaci, assolto con sentenza irrevocabile del 12/05/2016, deduceva la violazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e la carenza e contraddittorietà della motivazione: sosteneva che la Corte d'appello non aveva accertato un nesso causale con dolo o colpa grave tra la sua condotta e il provvedimento cautelare e che le frequentazioni ambigue non erano idonee, di per sé, a dimostrare colpa grave. Nella vicenda vi è anche la pronuncia di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (sent. n. 598/2022) che richiamava la modifica legislativa introdotta dal d.lgs. 8/11/2021, n.188 (l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondata e adeguata la motivazione della Corte d'appello in punto di esclusione del diritto alla riparazione per colpa grave. La Corte territoriale, nel giudizio di rinvio, aveva valutato come gravemente colpevole il comportamento di Versaci sulla base di plurimi contatti, anche telefonici, con Occhiuto (condannato per associazione mafiosa), della stretta familiarità emersa nelle conversazioni, della fiducia riposta in lui dall'interlocutore e delle rivelazioni di fatti di ambito criminale cui Versaci non prese le distanze ma commentò, creando una fondata apparenza di partecipazione al sodalizio. Pertanto il rigetto della richiesta di riparazione è stato confermato. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e a rimborsare le spese del Ministero pari a € 1.900,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo

    La Corte interpreta la norma nel senso che, dopo la modifica normativa, il silenzio dell'indagato (esercizio della facoltà di non rispondere) non impedisce il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione; tuttavia il comportamento reticente o equivoco, se causalmente rilevante rispetto alla misura cautelare, può integrare colpa grave ostativa.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4

    Modifica dell'art. 314 c.p.p.: inserimento del periodo che tutela l'esercizio della facoltà di non rispondere ai fini della riparazione

    Ha adeguato la normativa interna alla Direttiva UE 2016/343: l'intervento normativa ha rimosso la possibilità di valutare negativamente il semplice silenzio dell'indagato ai fini dell'indennizzo.

  • Direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016

    Direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

    Richiamata come parametro di interpretazione per l'adeguamento delle garanzie processuali (in particolare tutela dell'esercizio delle facoltà difensive).

  • art. 64, comma 3, lettera b) c.p.p.

    Facoltà dell'imputato di non rispondere

    Riconosciuta come diritto difensivo la cui esercitazione non può essere penalizzata ai fini dell'indennizzo per ingiusta detenzione, secondo l'orientamento consolidato e la modifica legislativa.

  • art. 315 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente (violazione formale), ma la Corte non ha ritenuto sussistenti violazioni di legge o vizi motivazionali riconducibili a questa disposizione; nessuna interpretazione sostanziale svolta nella decisione.

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. 8/11/2021 n.188 – e in linea con la Direttiva UE 2016/343 – il semplice esercizio della facoltà di non rispondere non ostacola il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione.
  • Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma, ex ante, di tutti gli elementi probatori disponibili per accertare se la condotta dell'interessato abbia concorso a provocare l'adozione della misura cautelare con dolo o colpa grave; non è richiesto che la condotta integri reato, ma che abbia creato una fondata apparenza di responsabilità.
  • Frequentazioni ambigue o contiguità con soggetti criminali, se documentate e con comportamento che denoti fiducia, collaborazione o connivenza (es. rivelazioni, commenti che non prendono le distanze), possono integrare colpa grave e giustificare il rigetto della domanda di riparazione anche se non bastano per una condanna penale.
  • Si distingue tra: a) silenzio esercitato come facoltà difensiva (non penalizzabile ai fini dell'indennizzo); b) comportamento reticente o equivoco (omissivo o fuorviante) che abbia effettivamente inciso sulla decisione cautelare e che può rilevare come colpa grave.
  • La motivazione del provvedimento che nega la riparazione deve fondarsi su fatti concreti e precisi (contatti, conversazioni, atteggiamenti) e spiegare il nesso causale tra tali fatti e l'adozione della misura restrittiva.

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