Cassazione Penale, Sentenza n. 26744/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Procura Generale ha chiesto il riconoscimento della condanna definitiva pronunciata in Francia (Tribunale di Nancy, 30/09/1994; irrevocabile 21/03/1996) per traffico di stupefacenti, ai fini della recidiva e dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. La Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile la richiesta, ritenendo che la condanna estera fosse direttamente rilevabile in Italia ai fini penali (compresa la recidiva) in base all'art. 3 d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73; il Procuratore Generale ha impugnato per violazione di legge, sostenendo che l'art. 3 d.lgs. 73/2016 rileva automaticamente le sole conseguenze previste dall'art. 12, comma 1, n.1 cod. pen. (recidiva) e non abilita l'applicazione automatica di pene accessorie (art. 12, comma 1, n.2), per le quali sarebbe necessario il riconoscimento formale ex art. 730 cod. proc. pen.; inoltre la condanna non risulterebbe iscritta nel certificato penale europeo (ECRIS).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini della recidiva (art. 12, n.1 cod. pen.), le condanne definitive pronunciate da autorità giudiziarie di altri Stati membri UE possono essere considerate senza il previo riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen., in base all'art. 3 d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73 (attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI). Tuttavia, ha ribadito che l'applicazione di pene accessorie (art. 12, n.2 cod. pen., es.: interdizione dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 29 cod. pen.) derivanti da una condanna estera richiede il riconoscimento formale ex art. 730 cod. proc. pen. Inoltre, ha escluso che il riconoscimento finalizzato all'applicazione di una nuova pena per lo stesso fatto possa essere accolto nella specie perché contrasterebbe con il divieto di ne bis in idem previsto dall'art. 54 della Convenzione di Schengen e dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, considerato il lungo intervallo temporale (sentenza francese divenuta definitiva nel 1996) e l'assenza di un collegamento temporale e sostanziale tale da giustificare un secondo binario sanzionatorio. Di conseguenza la domanda di riconoscimento per l'applicazione della pena accessoria è inammissibile e il ricorso del Procuratore Generale è respinto.
Norme richiamate
d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73 (attuazione decisione quadro 2008/675/GAI)
L'art. 3 stabilisce che le condanne definitive pronunciate in altri Stati membri possono essere prese in considerazione, senza riconoscimento, ai fini della valutazione della recidiva (equiparazione dei precedenti europei ai fini indicati nell'art. 12, n.1 cod. pen.), ma il suo ambito è limitato e non autorizza automaticamente l'applicazione di pene accessorie senza riconoscimento formale.
La procedura di riconoscimento prevista dall'art. 730 è richiesta per l'esecuzione in Italia di sentenze straniere e, secondo la Corte, per l'applicazione delle pene accessorie conseguenti a una condanna estera (art. 12, n.2 cod. pen.).
art. 12 cod. pen. (comma 1, n.1 e n.2)
Il comma 1, n.1 riguarda la recidiva (previa valutazione dei precedenti), per la quale le condanne UE possono rilevare direttamente ex d.lgs. n.73/2016; il comma 1, n.2 riguarda l'applicazione di pene accessorie, per le quali è necessario il riconoscimento formale della condanna estera.
Norma che disciplina, tra le altre, l'interdizione dai pubblici uffici come pena accessoria collegata a condanne con reclusione non inferiore a tre anni; la sua applicazione in seguito a una condanna estera richiede il riconoscimento formale, salvo limiti derivanti dal ne bis in idem.
Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio
Stabilisce il principio secondo cui le condanne definitive di uno Stato membro devono essere prese in considerazione nello Stato membro destinatario nella misura in cui sono considerate le condanne interne e possono essere loro attribuiti effetti giuridici equivalenti conformemente al diritto nazionale, limitando però l'ambito operativo e non comprendendo automaticamente l'esecuzione o l'applicazione di pene accessorie senza riconoscimento.
Decisione 2009/316/GAI e Decisione quadro 2009/315/GAI (ECRIS)
Hanno istituito il sistema informatico decentralizzato (ECRIS) per lo scambio di informazioni sulle condanne tra Stati membri; la presenza della condanna nel certificato penale europeo facilita la considerazione automatica prevista dal d.lgs. n.73/2016, mentre la mancata iscrizione può limitare l'utilizzo automatico.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 50
Garantisce il principio ne bis in idem nell'Unione europea; la sua tutela impedisce l'inflizione di una seconda pena per lo stesso fatto e condiziona la possibilità di riconoscimento ed esecuzione di nuove sanzioni nazionali a seguito di condanna estera.
Convenzione di Schengen, art. 54
Prevede il principio del ne bis in idem tra gli Stati Schengen; la Corte lo applica per escludere il riconoscimento di misure che impongano una nuova pena per lo stesso fatto già giudicato all'estero, soprattutto se il tempo trascorso e l'assenza di connessione stretta rendono inaccettabile un secondo procedimento o sanzione.
Giurisprudenza costituzionale e della Corte di legittimità (es.: sent. n.149/2022 e pronunce di Sezioni Unite)
Segnalata dalla Corte come richiamo ai limiti imposti alla possibilità di un 'doppio binario' sanzionatorio per lo stesso illecito; occorre rispettare le garanzie contro il ne bis in idem e valutare la connessione sostanziale e temporale fra procedimenti.
Massime di principio
- Le condanne definitive pronunciate in altri Stati membri UE possono essere prese in considerazione dai giudici italiani ai fini della recidiva senza il previo riconoscimento formale ex art. 730 cod. proc. pen., in base all'art. 3 d.lgs. n.73/2016.
- Per ottenere l'applicazione di pene accessorie nazionali (es. interdizione dai pubblici uffici) derivanti da una condanna estera è generalmente necessario il riconoscimento formale della sentenza ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen.
- Anche quando la procedura di riconoscimento sarebbe teoricamente percorribile, essa può essere preclusa dal principio del ne bis in idem sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali e dall'art. 54 della Convenzione di Schengen, se l'applicazione della pena comporterebbe una duplicazione della sanzione per lo stesso fatto.
- La valutazione del divieto di ne bis in idem richiede attenzione alla connessione sostanziale e temporale fra i procedimenti: un lungo intervallo di tempo dalla definitiva estinzione della condanna estera rende più probabile l'inammissibilità del riconoscimento per nuovi effetti punitivi.
- La presenza della condanna nel certificato penale europeo (ECRIS) facilita la considerazione automatica prevista dal d.lgs. n.73/2016; l'assenza di iscrizione può limitare la possibilità per il giudice italiano di tenerne conto senza attivare la procedura di riconoscimento.
- Prima di promuovere una istanza di riconoscimento di una condanna estera per ottenere effetti punitivi aggiuntivi in Italia, è necessario verificare (i) se si tratta di medesimi fatti già giudicati all'estero, (ii) il rischio di violazione del ne bis in idem, (iii) la presenza/assenza nel sistema ECRIS e (iv) i termini temporali e la connessione fra i procedimenti.
- In caso di dubbio sulla compatibilità con il ne bis in idem, le autorità dovrebbero astenersi dall'avviare riconoscimenti volti ad applicare nuove pene per fatti già giudicati all'estero, o quantomeno porre la questione preventivamente al giudice competente per un approfondimento giuridico.
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