Cassazione Penale, Ordinanza n. 00228/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la sentenza d'appello e condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, condannati con sentenza della Corte d'appello di Catania, hanno proposto ricorso per cassazione con atto congiunto. Il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 114 c.p., sostenendo che i giudici di merito non avessero riconosciuto la circostanza attenuante della minima importanza del contributo concorsuale prestato da uno dei ricorrenti alla realizzazione del reato. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente diretta a sollecitare una nuova valutazione di merito sull'effettivo ruolo dell'agente nel concorso criminoso. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate; anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il bilanciamento tra circostanze eterogenee è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in caso di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione carente. La sentenza non specifica i reati oggetto delle condanne, ma richiama l'esistenza di molte circostanze aggravanti a connotazione dei diversi episodi criminosi addebitati ai ricorrenti.
Norme richiamate
La circostanza attenuante della minima importanza del contributo concorsuale non può essere invocata in cassazione per ottenere una rivalutazione del merito sulla portata dell'intervento del concorrente; quando la condotta del compartecipe si inserisce con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, il fatto resta riferibile all'azione combinata di tutti i concorrenti.
La mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria o manifestamente illogica.
Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee è valutazione discrezionale di merito, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o dell'arbitrio.
In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza sulla minima importanza del contributo nel concorso di persone non è ammissibile in cassazione quando mira solo a ottenere una nuova valutazione del fatto e del peso causale dell'apporto individuale.
- Nel concorso di persone, ciascun compartecipe risponde dell'evento quando il proprio apporto si sia inserito con efficienza causale nell'azione combinata diretta alla realizzazione del reato, anche se non ha eseguito materialmente la condotta tipica.
- Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti è apprezzamento tipicamente discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella di merito sulla scelta dell'equivalenza tra circostanze quando la motivazione dia conto, anche sinteticamente, dell'idoneità della soluzione a determinare una pena congrua.
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