Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09478/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/07/2025. Dal testo emerge che il giudizio verteva su una condotta posta in essere in assenza di un titolo abitativo; la difesa in appello aveva chiesto l'assoluzione per insussistenza del fatto o dell'elemento soggettivo, valorizzando la mera assenza di un titolo abitativo. In cassazione vengono proposti due motivi: con il primo si deduce che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come illecito amministrativo, ma la censura non era stata previamente devoluta in appello e comunque richiedeva accertamenti in fatto; con il secondo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione dell'art. 54 c.p., sostenendo in sostanza lo stato di necessità per il bisogno abitativo. La Corte rileva che la scriminante è invocabile solo per un pericolo attuale e transitorio e non per soddisfare stabilmente un'esigenza abitativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non dedotto in appello e non deducibile in cassazione perché implicava accertamenti in fatto ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il secondo motivo è stato giudicato meramente riproduttivo di censure già disattese dai giudici di merito e comunque infondato alla luce dell'orientamento secondo cui lo stato di necessità non può essere utilizzato per risolvere definitivamente un bisogno abitativo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La censura che postuli accertamenti in fatto non è deducibile in cassazione se non previamente devoluta nei gradi di merito.

  • art. 54 c.p.

    La scriminante dello stato di necessità richiede un pericolo attuale e transitorio e non è invocabile per risolvere in via definitiva un'esigenza abitativa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere proposte questioni nuove che non siano state previamente dedotte in appello, specie quando la loro valutazione richieda accertamenti di fatto.
  • Il ricorso per cassazione non è il luogo per sollecitare una nuova ricostruzione del fatto quando la censura esula dal controllo di legittimità.
  • Lo stato di necessità presuppone un pericolo attuale e transitorio; non è configurabile quando la condotta sia finalizzata a soddisfare stabilmente un bisogno abitativo.
  • Una censura che riproduca argomenti già motivatamente disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi, è destinata a essere dichiarata inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
SottomaterieStato di necessità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.