Cassazione Penale, Ordinanza n. 09478/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/07/2025. Dal testo emerge che il giudizio verteva su una condotta posta in essere in assenza di un titolo abitativo; la difesa in appello aveva chiesto l'assoluzione per insussistenza del fatto o dell'elemento soggettivo, valorizzando la mera assenza di un titolo abitativo. In cassazione vengono proposti due motivi: con il primo si deduce che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come illecito amministrativo, ma la censura non era stata previamente devoluta in appello e comunque richiedeva accertamenti in fatto; con il secondo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione dell'art. 54 c.p., sostenendo in sostanza lo stato di necessità per il bisogno abitativo. La Corte rileva che la scriminante è invocabile solo per un pericolo attuale e transitorio e non per soddisfare stabilmente un'esigenza abitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non dedotto in appello e non deducibile in cassazione perché implicava accertamenti in fatto ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il secondo motivo è stato giudicato meramente riproduttivo di censure già disattese dai giudici di merito e comunque infondato alla luce dell'orientamento secondo cui lo stato di necessità non può essere utilizzato per risolvere definitivamente un bisogno abitativo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura che postuli accertamenti in fatto non è deducibile in cassazione se non previamente devoluta nei gradi di merito.
La scriminante dello stato di necessità richiede un pericolo attuale e transitorio e non è invocabile per risolvere in via definitiva un'esigenza abitativa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere proposte questioni nuove che non siano state previamente dedotte in appello, specie quando la loro valutazione richieda accertamenti di fatto.
- Il ricorso per cassazione non è il luogo per sollecitare una nuova ricostruzione del fatto quando la censura esula dal controllo di legittimità.
- Lo stato di necessità presuppone un pericolo attuale e transitorio; non è configurabile quando la condotta sia finalizzata a soddisfare stabilmente un bisogno abitativo.
- Una censura che riproduca argomenti già motivatamente disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi, è destinata a essere dichiarata inammissibile in cassazione.
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