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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20788/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito i motivi sull'attenuante e sulla questione di costituzionalità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per furto aggravato e recidiva. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p.; con il secondo motivo ha anche chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p. per asserito contrasto con l'art. 117 Cost. La Corte non è entrata nel merito delle censure, rilevando che il ricorso era stato sottoscritto e proposto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Cassazione, con conseguente inammissibilità palese rilevabile senza formalità.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come base della condanna per furto.

  • art. 625, comma 1, n. 4, c.p.

    Richiamato quale aggravante del furto contestato e confermato in appello.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Richiamato quale recidiva contestata e ritenuta nella sentenza di merito.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Indicata dal ricorrente come circostanza attenuante non riconosciuta; la Corte non la esamina nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Norma evocata dal ricorrente nella prospettazione di una questione di legittimità costituzionale; la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Utilizzato per dichiarare l'inammissibilità senza formalità del ricorso manifestamente inammissibile.

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato, insieme all'art. 613 c.p.p., per affermare che la modifica legislativa impone la difesa tecnica nel giudizio di cassazione.

  • art. 117 Cost.

    Citato nel motivo di legittimità costituzionale dedotto dal ricorrente.

  • art. 23 legge 23 giugno 2017, n. 103

    Indicata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. che richiede la sottoscrizione del difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • La legittimazione sostanziale ad impugnare va distinta dalle modalità di proposizione dell'impugnazione: il diritto ad impugnare può spettare alla parte, ma il suo esercizio in cassazione richiede necessaria rappresentanza tecnica.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di valida sottoscrizione tecnica, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità, senza esame dei motivi di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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