Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30527/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) e plurimi reati di detenzione/porto abusivo di armi (capi E, I, M). Il ricorrente deduceva: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni svolte in altri procedimenti a carico di Giuseppe Sasso per presunta assenza di collegamento motivazionale nei decreti autorizzativi; 2) carenza e vizio di motivazione del giudice del riesame sulla sussistenza della gravità indiziaria in relazione all'associazione mafiosa e, in particolare, alla responsabilità nei reati in materia di armi (mancanza dell'elemento psicologico/consapevolezza e travisamento delle conversazioni intercettate); 3) richiesta di disamina puntuale e annullamento della misura cautelare se venissero ritenute inutilizzabili le intercettazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che: le intercettazioni svolte in altro procedimento erano utilizzabili perché i decreti autorizzativi contenevano adeguata motivazione che evidenziava il collegamento investigativo con Giuseppe Sasso; il sindacato di legittimità in materia cautelare è limitato e non consente la rivalutazione dei fatti e degli indizi, salvo specifiche violazioni di legge o manifesti vizi logici; la motivazione del Tribunale del riesame era effettiva, coerente e non manifestamente illogica rispetto alla gravità indiziaria per l'associazione mafiosa e per i reati connessi alle armi, inclusa la valutazione delle prove e delle dichiarazioni dei collaboratori e delle conversazioni intercettate (anche criptiche). Conseguentemente è stato confermato il mantenimento della custodia cautelare e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 267 cod. proc. pen.

    La Corte richiama la funzione di garanzia della motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni: deve individuare la specifica vicenda criminosa e le ragioni investigative che giustificano l'intercettazione evitando autorizzazioni "in bianco". Nel caso i decreti risultavano adeguatamente motivati.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Il controllo sull'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate in altro procedimento, nella fase cautelare, si limita agli aspetti formali e al rispetto delle condizioni previste da quest'articolo; la Corte ha ritenuto soddisfatti tali requisiti.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferimento alla gravità indiziaria richiesta per la misura cautelare: la Corte ha ritenuto che il compendio indiziario (intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori) soddisfacesse il requisito di cui all'art. 273 per l'applicazione della custodia cautelare.

  • artt. 191, 192, 266, 292 cod. proc. pen.

    Richiamati come norme processuali rilevanti rispetto alle censure sul vizio di motivazione e sulla valutazione degli indizi nel ricorso per cassazione; la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità su questioni di merito e sulla valutazione delle fonti probatorie.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori, sussistessero gravi indizi di partecipazione del ricorrente al clan e alla natura mafiosa dell'organizzazione.

  • Legge 497/74 e articoli 110, 81, 10, 12, 14 L. 497/74 (richiamati per i reati d'arma)

    Norme richiamate per i reati di detenzione/porto e uso di armi: la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e la presenza del ricorrente alle prove delle armi fossero elementi utili a fondare la gravità indiziaria anche in ordine ai capi E), I) e M).

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione ha un sindacato limitato: non può rinnovare la valutazione dei fatti né sostituirsi al giudice di merito su questioni di prova, salvo specifiche violazioni di legge o manifeste illogicità della motivazione.
  • Le intercettazioni effettuate in altri procedimenti sono utilizzabili se i decreti autorizzativi originari contengono motivazione adeguata che evidenzi il collegamento investigativo con il soggetto intercettato; il controllo in sede cautelare è prevalentemente formale (rispetto art. 271 c.p.p.).
  • L'interpretazione del linguaggio criptico o cifrato contenuto nelle intercettazioni è compito del giudice di merito; tale valutazione è sottratta al sindacato di legittimità se non vi è evidente travisamento o illogicità.
  • Per ritenere la sussistenza della gravità indiziaria con riguardo a reati associativi e reati connessi (es. armi), il giudice può valorizzare congiuntamente intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e altri elementi investigativi senza che sia necessario il riscontro probatorio pieno in sede cautelare.
  • La mera presenza del soggetto in occasione della prova di armi, se valutata insieme agli altri elementi (conversazioni, rapporti con altri indagati, dichiarazioni dei collaboratori), può essere ritenuta elemento idoneo a sostenere l'elemento psicologico/conoscenza della detenzione in concorso, salvo che non emerga una evidente illogicità nella motivazione contraria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.