Cassazione Penale, Sentenza n. 30527/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) e plurimi reati di detenzione/porto abusivo di armi (capi E, I, M). Il ricorrente deduceva: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni svolte in altri procedimenti a carico di Giuseppe Sasso per presunta assenza di collegamento motivazionale nei decreti autorizzativi; 2) carenza e vizio di motivazione del giudice del riesame sulla sussistenza della gravità indiziaria in relazione all'associazione mafiosa e, in particolare, alla responsabilità nei reati in materia di armi (mancanza dell'elemento psicologico/consapevolezza e travisamento delle conversazioni intercettate); 3) richiesta di disamina puntuale e annullamento della misura cautelare se venissero ritenute inutilizzabili le intercettazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che: le intercettazioni svolte in altro procedimento erano utilizzabili perché i decreti autorizzativi contenevano adeguata motivazione che evidenziava il collegamento investigativo con Giuseppe Sasso; il sindacato di legittimità in materia cautelare è limitato e non consente la rivalutazione dei fatti e degli indizi, salvo specifiche violazioni di legge o manifesti vizi logici; la motivazione del Tribunale del riesame era effettiva, coerente e non manifestamente illogica rispetto alla gravità indiziaria per l'associazione mafiosa e per i reati connessi alle armi, inclusa la valutazione delle prove e delle dichiarazioni dei collaboratori e delle conversazioni intercettate (anche criptiche). Conseguentemente è stato confermato il mantenimento della custodia cautelare e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
La Corte richiama la funzione di garanzia della motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni: deve individuare la specifica vicenda criminosa e le ragioni investigative che giustificano l'intercettazione evitando autorizzazioni "in bianco". Nel caso i decreti risultavano adeguatamente motivati.
Il controllo sull'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate in altro procedimento, nella fase cautelare, si limita agli aspetti formali e al rispetto delle condizioni previste da quest'articolo; la Corte ha ritenuto soddisfatti tali requisiti.
Riferimento alla gravità indiziaria richiesta per la misura cautelare: la Corte ha ritenuto che il compendio indiziario (intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori) soddisfacesse il requisito di cui all'art. 273 per l'applicazione della custodia cautelare.
artt. 191, 192, 266, 292 cod. proc. pen.
Richiamati come norme processuali rilevanti rispetto alle censure sul vizio di motivazione e sulla valutazione degli indizi nel ricorso per cassazione; la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità su questioni di merito e sulla valutazione delle fonti probatorie.
Norma che definisce il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori, sussistessero gravi indizi di partecipazione del ricorrente al clan e alla natura mafiosa dell'organizzazione.
Legge 497/74 e articoli 110, 81, 10, 12, 14 L. 497/74 (richiamati per i reati d'arma)
Norme richiamate per i reati di detenzione/porto e uso di armi: la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e la presenza del ricorrente alle prove delle armi fossero elementi utili a fondare la gravità indiziaria anche in ordine ai capi E), I) e M).
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione ha un sindacato limitato: non può rinnovare la valutazione dei fatti né sostituirsi al giudice di merito su questioni di prova, salvo specifiche violazioni di legge o manifeste illogicità della motivazione.
- Le intercettazioni effettuate in altri procedimenti sono utilizzabili se i decreti autorizzativi originari contengono motivazione adeguata che evidenzi il collegamento investigativo con il soggetto intercettato; il controllo in sede cautelare è prevalentemente formale (rispetto art. 271 c.p.p.).
- L'interpretazione del linguaggio criptico o cifrato contenuto nelle intercettazioni è compito del giudice di merito; tale valutazione è sottratta al sindacato di legittimità se non vi è evidente travisamento o illogicità.
- Per ritenere la sussistenza della gravità indiziaria con riguardo a reati associativi e reati connessi (es. armi), il giudice può valorizzare congiuntamente intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e altri elementi investigativi senza che sia necessario il riscontro probatorio pieno in sede cautelare.
- La mera presenza del soggetto in occasione della prova di armi, se valutata insieme agli altri elementi (conversazioni, rapporti con altri indagati, dichiarazioni dei collaboratori), può essere ritenuta elemento idoneo a sostenere l'elemento psicologico/conoscenza della detenzione in concorso, salvo che non emerga una evidente illogicità nella motivazione contraria.
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