Cassazione Penale, Sentenza n. 36987/2026 del 21/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, sottoposto dal 28 marzo 2025 alla custodia cautelare in carcere per omicidio, in concorso, e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nonché per violazione della normativa sulle armi, aveva chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Il G.i.p. di Napoli aveva respinto l’istanza il 23 febbraio 2026 e il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 31 marzo 2026, aveva rigettato l’appello cautelare. Nel frattempo, il 10 dicembre 2025 l’imputato era stato condannato in giudizio abbreviato alla pena di diciassette anni e sei mesi di reclusione. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi. Primo: deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe risposto alla contestazione secondo cui non risultavano altre attività illecite analoghe riconducibili all’imputato; lamentava inoltre l’omessa valorizzazione dell’incensuratezza e la mancata considerazione del venir meno del pericolo di inquinamento probatorio dopo la definizione del primo grado. Secondo: contestava la valutazione delle esigenze cautelari, assumendo che non fosse stata compiuta una verifica concreta e attuale alla luce della natura episodica del fatto, della cessazione dell’attività lavorativa illecita, dell’incensuratezza e della disponibilità di un domicilio in altra regione. Terzo: denunciava l’erronea applicazione del giudicato cautelare, sostenendo che la definizione del processo con condanna fosse una sopravvenienza da valutare e che il giudicato cautelare non impedisse l’esame di elementi nuovi. Il Tribunale aveva fondato il rigetto sulla permanenza del pericolo di reiterazione e sull’assenza di elementi sopravvenuti idonei a superare il precedente giudicato cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati tutti e tre i motivi. Quanto al primo, la mancata risposta sulla riferibilità di ulteriori attività illecite non era decisiva, poiché l’ordinanza impugnata aveva rigettato l’appello sulla base della preclusione cautelare e dell’assenza di sopravvenienze idonee; la censura sul pericolo di inquinamento probatorio non era correlata alla motivazione, incentrata sul pericolo di reiterazione. L’incensuratezza non era un dato nuovo e, comunque, costituisce una presunzione relativa di minima pericolosità, superabile in ragione delle modalità concrete della condotta. Quanto al secondo, per il reato di omicidio opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, applicabile anche alla richiesta di sostituzione ex art. 299 c.p.p.; il mero decorso del tempo, la cessazione dell’attività già valutata nella fase genetica e l’indicazione di un domicilio in altra regione non erano elementi sufficienti a superarla. Quanto al terzo, la condanna a diciassette anni e sei mesi era stata considerata dal Tribunale, ma non costituiva un elemento favorevole: per gravità e pena inflitta confermava, anziché attenuare, il giudizio sulle esigenze cautelari. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Nella materia cautelare, infatti, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità: la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi a suffragio della tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari.
Il decorso del tempo, da solo, non dimostra l’attenuazione del pericolo di reiterazione: deve essere valutato insieme ad altri elementi concreti idonei a indicare un mutamento delle esigenze cautelari.
Questo vuol dire che la pronuncia di una sentenza di condanna a una pena ragguardevole per un reato di indiscutibile rilevanza costituisce indubbiamente un fatto nuovo idoneo, di per sé, almeno a confermare le esigenze cautelari poste a base dell’originario provvedimento applicativo della misura custodiale carceraria.
Nel valutare la persistenza delle esigenze cautelari dopo una condanna, il giudice deve considerare l’esito del procedimento e le modalità del fatto; una condanna a pena significativa può costituire una sopravvenienza idonea a confermare le esigenze cautelari preesistenti.
La doppia presunzione relativa trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen.
Nei procedimenti per omicidio cui si applica la presunzione prevista dalla disposizione, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere opera anche quando si chieda la sostituzione della misura.
La doppia presunzione relativa trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen.
La richiesta di sostituzione della misura cautelare è soggetta alla presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p., che può essere superata mediante elementi idonei a modificare il quadro cautelare.
Anche l’indicazione di un domicilio alternativo – ove eventualmente rimanere sottoposto alla più lieve misura cautelare prevista dall’art. 284 cod. proc. pen. – allocato in diversa regione, perché il fatto per il quale D’Angelo è in vinculis non è evidentemente legato strettamente al luogo in cui è stato commesso: dunque, non si tratta di un elemento nuovo, suscettibile di superare la presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen.
La disponibilità di un domicilio in altra regione non è, di per sé, un elemento nuovo idoneo a superare la presunzione cautelare, quando il reato non è strettamente collegato al luogo di commissione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Giacché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, si deve disporre exart. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario ove D’Angelo è attualmente ristretto.
Quando la decisione non comporta la liberazione del detenuto, la cancelleria trasmette copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario.
Massime di principio
- In materia di sostituzione della custodia cautelare, il giudicato cautelare preclude la rivalutazione delle questioni già decise in assenza di elementi sopravvenuti idonei a modificare il quadro fattuale o processuale.
- Il mancato esame di una deduzione difensiva integra un vizio rilevante soltanto quando la questione trascurata abbia carattere decisivo, nel senso che la sua valutazione avrebbe necessariamente potuto condurre a una decisione più favorevole.
- L’incensuratezza dell’indagato costituisce una presunzione relativa di minima pericolosità sociale e può essere superata valorizzando l’intensità del rischio di recidiva desumibile dalle concrete modalità della condotta.
- Per i reati cui si applica l’art. 275, comma 3, c.p.p., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere opera anche nella decisione su una richiesta di sostituzione della misura; il suo superamento richiede elementi contrari idonei.
- Il mero decorso del tempo non prova l’attenuazione delle esigenze cautelari, se non è accompagnato da ulteriori circostanze significative.
- La cessazione di un’attività già verificatasi e valutata al momento dell’applicazione della misura non costituisce, senza ulteriori elementi, una sopravvenienza idonea a modificare il giudizio cautelare; neppure la sola indicazione di un domicilio in altra regione è sufficiente quando il reato non sia legato al luogo di commissione.
- Una condanna a pena significativa, intervenuta dopo l’applicazione della misura cautelare, può costituire un elemento nuovo che conferma le esigenze cautelari, anziché dimostrarne l’attenuazione.
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