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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09995/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

La controversia

La controversia riguarda un immobile adibito ad albergo sito in Sorrento, per il quale la società proprietaria aveva presentato nel 2016 una DOCFA proponendo una rendita catastale di euro 42.982,00. L'Agenzia delle Entrate respingeva la proposta e notificava un avviso di accertamento con cui attribuiva l'immobile alla categoria D/2 con rendita di euro 80.000,00. La società impugnava l'atto, ma sia la CTP di Napoli sia la Corte di giustizia tributaria regionale della Campania rigettavano il ricorso. In cassazione la società articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza per vizi procedurali, in particolare per la gestione della consulenza tecnica d'ufficio, per la mancata nomina di un nuovo CTU, per la mancata revoca espressa della precedente consulenza e per la dedotta lesione del diritto di discussione in udienza; 2) violazione di norme processuali e motivazione apparente, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre o confermare la CTU per verificare le contestazioni sulla classificazione e sulla rendita dell'immobile; 3) violazione della disciplina sulla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, assumendo che la Corte avesse ritenuto legittimo l'avviso senza nominare un CTU specializzato e senza applicare correttamente la circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012, anche con riferimento alla asserita necessità di virtualizzazione delle camere e ai criteri di stima adottati.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, osservando che la censura era generica e non specificava le violazioni processuali dedotte; ha inoltre affermato che il giudice di merito può revocare, anche implicitamente, la CTU quando ritenga sufficiente la prova documentale, e che dal verbale risultava che alle parti era stata consentita la discussione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava uno specifico fatto decisivo omesso, mirava in realtà a una rivalutazione del merito ed era incompatibile con il vizio denunciato; la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta comprensibile e non apparente. Il terzo motivo è stato giudicato infondato: la Corte ha riconosciuto che la normativa richiamata impone l'applicazione della circolare n. 6/2012, ma ha escluso che il solo uso di ulteriori elementi estimativi o comparativi renda illegittima la decisione, soprattutto quando la stima risulti motivata e conforme ai criteri tecnici di legge; la censura sulla virtualizzazione delle camere è stata considerata non specifica. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 34 e 35 d.lgs. 546/1992

    Il motivo che li richiama è stato reputato generico; la Corte ha escluso che, nel caso, la gestione del procedimento e della decisione integrasse nullità processuali deducibili in cassazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa; la Corte ha escluso che vi sia stata compressione del contraddittorio o della discussione.

  • artt. 189 e 116 c.p.c.

    Il richiamo è stato ritenuto inconferente rispetto alle censure, che miravano sostanzialmente alla rivalutazione delle prove e alla gestione discrezionale della CTU.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    La Corte ha ribadito che il vizio di motivazione è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e che non è consentita una nuova valutazione del merito sotto forma di violazione di legge.

  • artt. 156 ss. c.p.c.

    Richiamati per affermare che i vizi processuali rilevano solo se determinano nullità dell'atto e dei successivi atti dipendenti.

  • art. 159 c.p.c.

    La nullità dell'atto processuale si estende agli atti successivi dipendenti; nel caso concreto la Corte ha escluso che vi fosse un vizio siffatto.

  • art. 191 c.p.c.

    La nomina e la revoca della consulenza tecnica rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito; la mancata prosecuzione della CTU può equivalere a revoca implicita.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È stata richiamata per il difetto di motivazione, ma la Corte ha escluso che la sentenza d'appello fosse priva di motivazione o motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse adeguatamente motivata.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare l'apprezzamento probatorio; la Corte ha ribadito che non consente di sindacare in cassazione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1, comma 244, L. 190/2014

    È stata considerata la norma che impone l'applicazione, nelle more della revisione del catasto, delle istruzioni della circolare n. 6/2012 per la determinazione delle rendite delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare.

  • art. 2 L. 23/2014

    Richiamato come base della futura revisione della disciplina del sistema estimativo catastale.

  • art. 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamato nel testo normativo applicabile alla determinazione della rendita catastale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, richiamata per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di nullità processuale deve indicare in modo specifico quale regola processuale sia stata violata e come la violazione abbia inciso sulla decisione; i motivi generici o meramente assertivi sono inammissibili.
  • La revoca della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere anche implicita, quando il giudice ritenga sufficiente la prova documentale acquisita.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione post riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo; non è più consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione delle prove, ma solo per denunciare l'erronea applicazione delle regole legali di valutazione della prova.
  • In materia di rendita catastale di immobili a destinazione speciale o particolare, l'applicazione della circolare tecnica richiamata dalla legge è necessaria, ma la stima non diventa illegittima solo perché fondata anche su ulteriori elementi comparativi o di conferma, se la motivazione resta coerente e tecnicamente adeguata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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