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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40636/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto in abitazione, già confermata in appello, è rimasta ferma; il motivo relativo all'attenuante ex art. 62, n. 4 c.p. è stato ritenuto meramente riproduttivo e privo di specifica critica alla sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna per furto in abitazione. L'unico motivo deduceva il mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4 c.p., sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare i profili favorevoli già prospettati. La Corte ha rilevato che la censura riproduceva questioni già esaminate e disattese in appello con argomentazioni giuridicamente corrette, senza indicare specifiche criticità della motivazione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4 c.p.

    La richiesta di applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata ritenuta non meritevole di accoglimento in cassazione perché il motivo era già stato vagliato dal giudice di merito e non conteneva una critica specifica alle ragioni del diniego.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere utilmente contestato in cassazione con deduzioni generiche o meramente reiterative; occorre individuare puntualmente l'errore logico o giuridico della decisione di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la statuizione accessoria sulle spese processuali e sulla somma da versare alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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