Cassazione Penale, Sentenza n. 27587/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 165 cod. pen. per la mancata subordinazione, nella sentenza di patteggiamento, della concessione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici corsi di recupero o ad altri obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto. Si sosteneva che, alla luce della legge n.69/2019 (codice rosso) e della successiva legge n.134/2021, tale subordinazione è obbligatoria per i reati di violenza domestica/di genere commessi dopo l'entrata in vigore delle norme, e che l'omissione ha determinato un trattamento sanzionatorio illegale; inoltre si invocava la possibilità del Procuratore di proporre ricorso in cassazione ex art. 448 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti dedotti: ha ritenuto che l'accordo di patteggiamento non poteva essere omologato dal giudice se le parti non avevano subordinato la sospensione condizionale agli obblighi il cui contenuto deve risultare predeterminato dalla legge (art. 165 comma quinto). La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite "Boccardo" sul perimetro negoziale del patteggiamento e ha stabilito che, quando la legge richiede obblighi specifici predeterminati (es. partecipazione a corsi), la mancata loro previsione rende illegale il trattamento; perciò il ricorso del Procuratore è ammissibile e fondato. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Tivoli per nuovo giudizio. È stata inoltre disposta la protezione dell'anonimato per i dati identificativi per il rapporto di coniugio.
Norme richiamate
art. 165, comma quinto, cod. pen.
La Corte interpreta il comma quinto come norma che impone, per talune fattispecie (violenza di genere/domestica), la subordinazione della sospensione condizionale della pena ad obblighi specifici (es. corsi di recupero) il cui contenuto deve risultare predeterminato; la mancata inclusione di tali obblighi nell'accordo determina illegittimità/illegalità del trattamento sanzionatorio.
art. 444 codice di procedura penale
Regola il rito del patteggiamento; la Corte richiama il principio che il giudice è vincolato al contenuto dell'accordo e può recepirlo integralmente o rigettarlo, salvo statuizioni che la legge impone oggettivamente.
art. 448 codice di procedura penale
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento in cassazione; la Corte ritiene che la mancata osservanza di prescrizioni di legge che incidono sulla concreta applicazione della sospensione condizionale possa integrare 'pena illegale' e rendere ammissibile il ricorso del Procuratore.
legge n.69/2019 ("codice rosso")
legge 19 luglio 2019, n.69
Ha rafforzato le misure per i reati di violenza di genere, introducendo obblighi volti a prevenire la recidiva; la Corte considera applicabile la disciplina ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore e ne sottolinea la ratio preventiva che giustifica la necessità di osservanza degli obblighi prescritti.
Ulteriore intervento che ha rafforzato disposizioni preventive e di recupero per autori di violenza; rilevante per interpretare la necessità di subordinare la sospensione a obblighi specifici.
art. 111 Costituzione
art. 111 Cost., settimo comma
Il principio che garantisce il diritto di impugnare in Cassazione non può essere sacrificato dalle esigenze deflattive del patteggiamento; ciò giustifica una lettura estensiva della nozione di pena illegale ai fini dell'ammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.
Sez. U., n. 23400 del 27/01/2022 (Boccardo)
S.U. n.23400/2022 (Boccardo)
Principale riferimento giurisprudenziale sul rapporto tra contenuto negoziale del patteggiamento e poteri del giudice: il giudice non può imporre obblighi discrezionali non predeterminati dalla legge quando ciò altera l'accordo; può solo applicare statuizioni che la legge impone con contenuto predeterminato.
Sez. U., sentenze "Iovine" e "Zanlorenzi"
Sez. U. n.5882/1993 (Iovine); Sez. U. n.10/1993 (Zanlorenzi)
Affermano che il giudice è vincolato all'accordo e distinguono tra determinate conseguenze imposte dalla legge (da applicare comunque) e facoltà discrezionali del giudice che non possono essere imposte se non previste nell'accordo.
Corte EDU - Talpis e Landi
Talpis c. Italia, 2 marzo 2017; Landi c. Italia, 7 aprile 2022
Decisioni sovranazionali richiamate per sottolineare l'obbligo dello Stato di adottare misure efficaci a tutela delle vittime di violenza e il rischio di responsabilità internazionale in caso di insufficiente attuazione delle misure previste dalla legge interna.
Massime di principio
- Se in un patteggiamento la legge richiede obblighi specifici il cui contenuto è predeterminato, la loro mancata previsione nell'accordo rende illegittima/illegale la sospensione condizionale e impedisce l'omologa del patteggiamento; il giudice deve rigettare l'accordo o riceverlo integralmente.
- Quando la legge lascia al giudice la determinazione concreta del contenuto degli obblighi da imporre, il giudice non può imporre tali obblighi d'ufficio in sede di patteggiamento perché ciò altererebbe l'accordo e renderebbe imprevedibile la scelta dell'imputato.
- La mancata osservanza di norme che incidono sulla concreta applicazione della sospensione condizionale (es. art.165 comma quinto per violenza domestica) può configurare 'pena illegale' ed è, in determinati casi, motivo ammissibile di ricorso per cassazione da parte del Procuratore ex art. 448 cod. proc. pen.
- In ipotesi di reati di violenza di genere/domestica va tenuto conto della ratio preventiva e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (CEDU); il Pubblico Ministero ha un ruolo attivo per tutelare l'interesse pubblico e le vittime e può impugnare omissioni rilevanti nel patteggiamento.
- Prassi consigliata: negli accordi di patteggiamento per reati soggetti ad obblighi di recupero, includere esplicitamente gli obblighi prescritti dalla legge (con contenuto o modalità specificati dalle parti) o, in assenza di ciò, il giudice dovrà rifiutare l'omologa; il PM può valutare impugnazione in Cassazione se l'omissione incide sulla legittimità della pena.
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